Regolamento (UE) 2019/432
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/432 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco di soggetti iracheni assoggettati a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio UE verso l’Iraq. In particolare, recepisce la decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 marzo 2019, che ha cancellato quattro voci dall’elenco. La conseguenza pratica è la soppressione, dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, di quattro entità precedentemente soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, sopprimendo quattro voci dall'elenco di soggetti iracheni sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell'Unione relative all'Iraq disciplinate dal regolamento (CE) n. 1210/2003, con effetto sugli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno elencati nell'allegato III. La modifica riguarda specificamente quattro soggetti già inclusi nell'elenco delle persone ed entità i cui fondi e risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento; per tali soggetti la restrizione viene rimossa. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell’elenco di soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/432 interviene sul regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iraq, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 marzo 2019, che ha disposto la cancellazione di quattro voci dall’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003, relativamente agli enti, alle entità e alle persone elencati nell’allegato III. Il regolamento di esecuzione in esame non introduce nuove misure sanzionatorie, ma aggiorna l’elenco in coerenza con gli sviluppi intervenuti a livello ONU.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Sono espunte quattro entità, con conseguente cessazione per esse dell’inclusione nell’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio.
Voci soppresse dall’allegato III
Le voci cancellate sono le seguenti:
- GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN, P.O. Box 113, Nassiriyah, Iraq;
- NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY, alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE, P.O. Box 6, Arbil, Iraq;
- STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES, Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Iraq;
- STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES, P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Iraq.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori e i professionisti che gestiscono verifiche sanzionatorie, ciò implica l’immediato aggiornamento delle liste di screening e delle procedure di compliance alla data di efficacia del regolamento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di quattro voci dall’elenco dei soggetti soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Soggetti cancellati dall’elenco sanzionatorio
Sono soppressi dall’allegato III: 1) GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN, Nassiriyah, Iraq; 2) NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY (alias NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE), Arbil, Iraq; 3) STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES, Khor Al Zubair, Basrah, Iraq; 4) STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES, Hartha District, Basrah, Iraq.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e coordinamento con le Nazioni Unite
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama la decisione del 13 marzo 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, che ha determinato la cancellazione delle quattro voci.
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