Regolamento (UE) 2019/517
Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro giuridico del dominio .eu, sostituendo la disciplina del 2002-2004 e ridefinendo criteri di accesso, governance e supervisione. Rafforza il ruolo della Commissione nella designazione e nel controllo del registro, introduce regole su ADR, WHOIS, protezione dei dati e contrasto agli abusi dei nomi di dominio. Prevede inoltre disposizioni transitorie per la continuità del servizio e fissa la data di applicazione generale al 13 ottobre 2022.
Disciplina la messa in opera, la gestione, la designazione del registro e il funzionamento del nome di dominio di primo livello geografico .eu, con regole su ammissibilità, registrazione, sorveglianza, ADR e protezione dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica alla messa in opera e al funzionamento del ccTLD .eu e delle sue varianti disponibili in altri caratteri, nonché al registro designato, ai registrar accreditati, ai registranti e, più in generale, ai soggetti idonei a richiedere e detenere nomi di dominio .eu. Riguarda l'intero territorio dell'Unione, fermo restando che non pregiudica le disposizioni adottate dagli Stati membri per i ccTLD nazionali. Si applica dal 13 ottobre 2022; l'articolo 20 sulla modifica del regolamento (CE) n. 733/2002 si applica dal 19 ottobre 2019. Sono mantenuti i diritti sui nomi già registrati ai sensi del previgente regime transitorio.
Regolamento (UE) 2019/517 sul dominio di primo livello .eu
Il regolamento aggiorna integralmente la disciplina del ccTLD .eu, alla luce dell'evoluzione del mercato dei nomi di dominio e del contesto digitale europeo. L'obiettivo è rafforzare l'identità online dell'Unione, sostenere il mercato unico digitale e garantire un quadro più flessibile, trasparente e sicuro per registrazione, gestione e supervisione del dominio.
Finalità e perimetro normativo
Il testo istituisce il quadro giuridico per la messa in opera del dominio .eu e delle sue varianti disponibili in altri caratteri, precisando che esso si applica senza pregiudicare le disposizioni nazionali sui ccTLD. La logica di fondo è quella di offrire un dominio chiaramente riconducibile all'Unione, idoneo a sostenere attività online transfrontaliere e a promuovere valori quali multilinguismo, riservatezza, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, il "registro" è il soggetto incaricato dell'organizzazione, amministrazione e gestione del .eu, incluse le banche dati e i servizi pubblici di interrogazione, la registrazione dei nomi, il funzionamento del registro e dei server dei nomi. Il "registrar" è il soggetto che, sulla base di contratto con il registro, presta servizi di registrazione ai registranti. Sono inoltre definiti i protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati, la banca dati WHOIS, i principi e le procedure di funzionamento del .eu e la nozione di registrazione.
Criteri di ammissibilità e assegnazione dei nomi
L'articolo 3 limita l'accesso al .eu a quattro categorie di soggetti: cittadini dell'Unione, persone fisiche residenti in uno Stato membro ma non cittadini UE, imprese stabilite nell'Unione e organizzazioni stabilite nell'Unione, salve le norme nazionali applicabili. L'assegnazione avviene con criterio temporale: il nome è attribuito al richiedente idoneo la cui domanda corretta giunge per prima al registro.
La registrazione già effettuata impedisce una nuova registrazione fino alla scadenza senza rinnovo o fino alla revoca. Il regolamento disciplina inoltre il trasferimento dei nomi soltanto verso soggetti anch'essi idonei alla registrazione nel TLD .eu.
Revoca, blocco e lotta agli abusi
Il registro può revocare d'ufficio un nome di dominio in presenza di debiti insoluti, perdita dei requisiti di ammissibilità o mancato rispetto dei requisiti di registrazione. In caso di controversia o abuso, il nome può essere revocato e, se necessario, trasferito a un'altra parte mediante ADR o procedimento giudiziario quando sia identico o confondibile con un segno protetto e sia stato registrato senza diritti o interesse legittimo, oppure usato o registrato in malafede.
Se un tribunale di uno Stato membro dichiara il dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, il registro deve bloccarlo alla notifica della decisione e revocarlo al momento della decisione definitiva. Inoltre, il blocco si estende alle future registrazioni del medesimo nome per tutta la durata del provvedimento.
Lingue, diritto applicabile e foro
Le registrazioni possono essere effettuate utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, secondo gli standard internazionali e i protocolli IDN applicabili. I contratti tra registro e registrar, nonché tra registrar e registranti, non possono designare un diritto applicabile diverso da quello di uno Stato membro né un organismo di risoluzione delle controversie con sede fuori dall'Unione, salvo i vincoli derivanti dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e dagli strumenti internazionali rilevanti.
Riserva dei nomi di dominio
Il regolamento consente al registro di riservare o registrare i nomi necessari alle proprie funzioni operative. La Commissione può chiedere la riserva o registrazione diretta di domini per istituzioni e organi dell'Unione. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione elenchi di nomi non registrabili o registrabili solo al secondo livello; tali elenchi sono adottati dalla Commissione con atti di esecuzione.
Registrar e accreditamento
Il registro accredita i registrar secondo procedure ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, approvate preventivamente dalla Commissione e rese pubbliche. Nei rapporti con i registrar accreditati, il registro deve applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti e offrire informazioni e servizi alle stesse condizioni e con la stessa qualità dei propri servizi equivalenti.
Designazione del registro e contratto con la Commissione
La Commissione integra il regolamento, tramite atti delegati, definendo criteri di ammissibilità e selezione e la procedura di designazione del registro. Con atti di esecuzione stabilisce i principi che devono essere inseriti nel contratto con il registro. Dopo la procedura, la Commissione designa il soggetto che opererà come registro e stipula con esso un contratto a tempo determinato, rinnovabile una sola volta senza nuova selezione.
In caso di motivi imperativi di urgenza, la Commissione può designare il registro con atto di esecuzione immediatamente applicabile. Il contratto deve riflettere gli obblighi del registro e incorporare i principi e le procedure relativi al funzionamento del .eu previsti dal regolamento.
Natura, finanziamento e obblighi del registro
Il registro deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro con sede legale, amministrazione centrale e principale sede d'affari nell'Unione. Può imporre diritti solo nella misura direttamente connessa ai costi sostenuti.
Gli obblighi del registro sono ampi e comprendono la promozione del .eu nell'Unione e nei paesi terzi, il rispetto del regolamento e del contratto, nonché della disciplina UE sulla protezione dei dati, e la gestione del dominio secondo interesse pubblico generale. Il registro deve garantire qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, concorrenza leale e tutela dei consumatori.
Tra gli obblighi specifici figurano:
- stipula del contratto per la delega del codice .eu, previo accordo della Commissione;
- esecuzione delle registrazioni richieste dai soggetti idonei;
- disponibilità di un meccanismo ADR per le controversie contrattuali con registrar e registranti;
- garanzia di disponibilità e integrità delle banche dati;
- contratto di escrow con un depositario nell'Unione e invio quotidiano della copia elettronica della banca dati;
- redazione degli elenchi di riserva di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- promozione degli obiettivi UE di governance di Internet;
- pubblicazione multilingue delle regole del TLD .eu;
- verifica indipendente almeno ogni due anni;
- partecipazione, su richiesta della Commissione, al Gruppo consultivo multipartecipativo .eu.
Principi e procedure del funzionamento del TLD .eu
Il contratto tra Commissione e registro deve contenere la disciplina operativa del .eu. Tra i contenuti obbligatori vi sono una politica ADR, i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione, la verifica dei criteri e dei dati dei registranti, la politica sulle registrazioni speculative, la politica contro gli abusi e la malafede, la disciplina sulla revoca, il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale, le misure di accesso ai dati da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione e repressione dei reati e le procedure per la modifica del contratto.
WHOIS e protezione dei dati
Il registro deve istituire e gestire un servizio WHOIS con diligenza, per garantire sicurezza, stabilità e resilienza del .eu tramite informazioni di registrazione precise e aggiornate. La banca dati deve contenere informazioni pertinenti sui punti di contatto e sui titolari, senza eccedere rispetto alla finalità perseguita. Il regolamento richiama espressamente il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e dei principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e sicurezza dei trattamenti.
Supervisione della Commissione e governance multipartecipativa
La Commissione esercita un controllo continuo sull'organizzazione, amministrazione e gestione del .eu da parte del registro. Può richiedere informazioni, verificare la solidità della gestione finanziaria e il rispetto del regolamento e impartire istruzioni specifiche correttive o migliorative. Può inoltre consultare il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu, altri stakeholder ed esperti.
Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è istituito dalla Commissione e ha funzioni consultive su attuazione del regolamento, questioni strategiche, cibersicurezza, protezione dei dati, supervisione del registro, verifiche indipendenti e contrasto alle registrazioni abusive. È composto da rappresentanti del settore privato, della comunità tecnica, della società civile, del mondo accademico, delle autorità degli Stati membri e di organizzazioni internazionali; i componenti diversi da quelli istituzionali sono nominati con procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, nel rispetto della parità di genere.
Valutazione periodica e possibili sviluppi
La Commissione deve valutare l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu entro il 13 ottobre 2027 e successivamente ogni tre anni. Entro il 30 giugno 2020 deve inoltre esaminare se e come il registro debba cooperare con EUIPO e altre agenzie dell'Unione per contrastare le registrazioni speculative e abusive e per introdurre procedure amministrative più semplici, in particolare per le PMI. Entro il 13 ottobre 2024 deve valutare la possibilità di ampliare i criteri di cui all'articolo 9 e, se opportuno, presentare una proposta legislativa.
Disciplina procedurale: comitato e atti delegati
La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni (COCOM). Per gli atti di esecuzione si applica il regolamento (UE) n. 182/2011; per gli atti delegati, la delega è conferita per cinque anni dal 18 aprile 2019, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è revocabile, e gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, con possibile proroga di ulteriori due mesi.
Disposizioni transitorie, modifica e abrogazione del previgente regime
I titolari di nomi registrati ai sensi del previgente regolamento (CE) n. 733/2002 conservano i loro diritti sui nomi esistenti. La Commissione deve adottare le misure necessarie per designare il nuovo registro e stipulare il contratto entro il 12 ottobre 2021; tale contratto produce effetti dal 13 ottobre 2022. Il contratto previgente continua a produrre effetti fino al 12 ottobre 2022.
L'articolo 20 modifica il regolamento (CE) n. 733/2002 aggiornando i criteri soggettivi di registrazione, mentre il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e, salvo la norma di modifica anticipata, si applica dal 13 ottobre 2022.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e coordinamento con il diritto nazionale
Il regolamento istituisce il quadro per la messa in opera del ccTLD .eu e delle sue varianti in altri caratteri, al fine di sostenere il mercato unico digitale, rafforzare l'identità online dell'Unione e promuovere attività transfrontaliere. Si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali sui ccTLD nazionali.
Criteri di ammissibilità alla registrazione
Possono richiedere uno o più nomi di dominio .eu: cittadini dell'Unione, indipendentemente dalla residenza; persone fisiche residenti in uno Stato membro ma non cittadini UE; imprese stabilite nell'Unione; organizzazioni stabilite nell'Unione, salve le norme di diritto nazionale applicabili.
Assegnazione, revoca e trasferimento dei nomi di dominio
Il nome è assegnato al soggetto idoneo la cui richiesta corretta tecnicamente perviene per prima al registro. Un nome registrato non può essere registrato di nuovo fino a scadenza senza rinnovo o revoca. Il registro può revocare d'ufficio per debiti insoluti, perdita dei requisiti di ammissibilità o mancato rispetto dei requisiti di registrazione. Sono previsti revoca e, se necessario, trasferimento in caso di registrazione abusiva o in malafede; blocco e revoca per nomi dichiarati diffamatori, razzisti o contrari all'ordine pubblico/sicurezza da decisione definitiva di un tribunale di uno Stato membro.
Lingua, diritto applicabile e foro
La registrazione può avvenire utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione secondo i protocolli internazionalizzati disponibili. I contratti tra registro, registrar e registranti non possono designare un diritto applicabile diverso da quello di uno Stato membro né un organismo di risoluzione controversie con sede fuori dall'Unione, salvo il rispetto del regolamento (UE) n. 1215/2012 e degli strumenti internazionali applicabili.
Riserva di nomi di dominio
Il registro può riservare o registrare nomi necessari alle sue funzioni operative; la Commissione può chiedere la riserva o registrazione di domini per istituzioni e organi dell'Unione. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione elenchi di nomi non registrabili o registrabili solo al secondo livello; la Commissione adotta tali elenchi con atti di esecuzione.
Accreditamento dei registrar
Il registro accredita i registrar secondo procedure ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, previamente approvate dalla Commissione e rese pubbliche. Deve applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti e fornire informazioni e servizi alle stesse condizioni e qualità dei propri servizi equivalenti.
Designazione del registro e contratto con la Commissione
La Commissione adotta atti delegati per integrare il regolamento sui criteri di ammissibilità e selezione e sulla procedura di designazione del registro; con atti di esecuzione stabilisce i principi da inserire nel contratto. Il registro è designato dalla Commissione e stipula un contratto a tempo determinato, rinnovabile una sola volta senza nuova selezione. In casi di urgenza, la Commissione può designare il registro con atto di esecuzione immediatamente applicabile.
Natura del registro e diritti
Il registro deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro con sede legale, amministrazione centrale e principale sede d'affari nell'Unione. Può imporre diritti solo in misura direttamente connessa ai costi sostenuti.
Obblighi del registro
Tra gli obblighi figurano: promozione del .eu nell'Unione e nei paesi terzi; rispetto del regolamento, del contratto e della normativa UE sulla protezione dei dati; gestione orientata all'interesse pubblico con qualità, trasparenza, sicurezza, stabilità, affidabilità, accessibilità, non discriminazione e concorrenza leale; contratto per la delega del codice .eu; esecuzione delle registrazioni richieste da soggetti idonei; disponibilità di ADR per le controversie contrattuali; integrità e disponibilità delle banche dati; escrow con agente depositario nell'Unione e invio quotidiano della copia elettronica della banca dati; predisposizione degli elenchi di riserva; partecipazione alla governance di Internet; pubblicazione multilingue delle regole; verifica indipendente almeno biennale; collaborazione con il gruppo consultivo multipartecipativo .eu.
Principi e procedure di funzionamento del TLD .eu
Il contratto Commissione-registro deve disciplinare ADR, requisiti e procedure di registrazione, verifica dei criteri e dei dati, registrazioni speculative, abuso e malafede, revoca, trattamento dei diritti di proprietà intellettuale, accesso ai dati da parte delle autorità competenti per finalità penali secondo un sistema di pesi e contrappesi, e modalità di modifica del contratto.
WHOIS e protezione dei dati
Il registro istituisce e gestisce un servizio WHOIS per garantire sicurezza, stabilità e resilienza del .eu, fornendo informazioni di registrazione precise e aggiornate. Il database contiene dati pertinenti sui punti di contatto e sui titolari, senza eccedere rispetto alla finalità; il registro deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679.
Sorveglianza della Commissione e gruppo consultivo multipartecipativo
La Commissione monitora e supervisiona il registro, può richiedere informazioni e impartire istruzioni specifiche di correzione o miglioramento, anche previa consultazione del gruppo consultivo e di altri stakeholder. Il gruppo consultivo multipartecipativo .eu fornisce consulenza su attuazione, questioni strategiche, cibersicurezza, protezione dei dati, monitoraggio, verifica e contrasto alle registrazioni abusive; è composto da portatori di interesse dell'Unione, con nomina trasparente e attenzione alla parità di genere.
Valutazione, revisione e rapporti
Entro il 13 ottobre 2027 e poi ogni tre anni la Commissione valuta attuazione, efficacia e funzionamento del TLD .eu. Entro il 30 giugno 2020 valuta la cooperazione con EUIPO e altre agenzie per contrastare registrazioni speculative e abusive e l'opportunità di procedure amministrative semplici, specie per le PMI. Entro il 13 ottobre 2024 valuta l'estensione dei criteri di cui all'articolo 9 e può presentare una proposta legislativa. I risultati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Procedure comitologiche e atti delegati
La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni (COCOM). Per gli atti di esecuzione si applica il regolamento (UE) n. 182/2011; per gli atti delegati l'articolo 8 prevede una delega di cinque anni dal 18 aprile 2019, tacitamente prorogabile, revocabile da Parlamento o Consiglio, con consultazione degli esperti nazionali e possibilità di obiezione entro due mesi dalla notifica.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
I titolari di nomi registrati ai sensi del previgente articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 mantengono i loro diritti sui nomi esistenti. La Commissione deve designare il nuovo registro e stipulare il contratto entro il 12 ottobre 2021; il contratto produce effetti dal 13 ottobre 2022. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 13 ottobre 2022 e l'articolo 20 dal 19 ottobre 2019. Sono abrogati il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 con effetto dal 13 ottobre 2022.
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