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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/519

Regolamento (UE) 2019/519 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apporta modifiche puntuali al regolamento (UE) n. 167/2013 per chiarire talune categorie di trattori agricoli e forestali, correggere riferimenti documentali e aggiornare il regime degli importatori. Interviene anche sulla durata della delega di potere alla Commissione, prevedendone la proroga tacita. Inoltre, conferma l'abrogazione di una serie di direttive settoriali con effetto dal 1º gennaio 2016.

Modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, chiarendo definizioni tecniche, obblighi documentali e prorogando la delega alla Commissione.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013, in particolare ai trattori delle categorie T1 e T2, agli importatori, alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti immessi sul mercato nell'Unione. Incide anche sul regime dei veicoli già coperti da omologazione UE valida al momento della produzione e sugli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi del regolamento base. È espressamente esclusa dal campo di applicazione del regolamento base, come chiarito dalla modifica, la disciplina delle attrezzature intercambiabili che, quando trainate su strada, siano completamente staccate dal suolo o non possano ruotare intorno a un asse verticale.

Regolamento (UE) 2019/519 che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 sull'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

Il regolamento interviene sul quadro europeo di omologazione dei veicoli agricoli e forestali per chiarire talune definizioni tecniche, correggere riferimenti documentali e rafforzare la certezza applicativa del sistema. Le modifiche rispondono, secondo i considerando, all'esigenza di una classificazione uniforme dei trattori e di un aggiornamento coerente della disciplina, anche alla luce del progresso tecnico e delle sedi internazionali competenti.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano il regolamento (UE) n. 167/2013 e incidono quindi sui veicoli agricoli e forestali soggetti a omologazione UE, con particolare attenzione ai trattori delle categorie T1 e T2. Sono interessati anche gli importatori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

La modifica chiarisce inoltre che il regolamento base non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando trainate su strada, siano completamente staccate dal suolo o non possano ruotare intorno a un asse verticale. Per i veicoli già prodotti, la disciplina sulla circolazione dei veicoli con omologazione valida opera solo se tali veicoli non sono ancora stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione della validità dell'omologazione.

Definizioni e classificazione dei trattori

Uno dei principali interventi riguarda l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013, con la riscrittura delle definizioni delle categorie T1 e T2.

Per la categoria T1, il regolamento richiede:

  • trattori a ruote;
  • carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm;
  • massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg;
  • altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm.

Per i trattori con posto di guida reversibile, viene precisato che l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore.

Per la categoria T2, sono richiesti:

  • trattori a ruote con larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm;
  • massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg;
  • altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm.

Inoltre, se il rapporto tra l'altezza del centro di gravità del trattore, determinata secondo la norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo, e la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h. La modifica mira a una determinazione più precisa e uniforme del centro di gravità per i veicoli della categoria T2.

Obblighi documentali degli importatori

L'articolo 12, paragrafo 3, rafforza gli obblighi di conservazione documentale a carico degli importatori. Essi devono conservare:

  • per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dei veicoli, una copia del certificato di omologazione UE;
  • per 5 anni dopo l'immissione sul mercato dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE.

La documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. Inoltre, gli importatori devono garantire che, su richiesta, possa essere messo a disposizione il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10.

Correzioni terminologiche e documentali

Il regolamento effettua anche correzioni puntuali di terminologia e rinvii documentali:

  • all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), il riferimento è sostituito con "scheda dei risultati di prova";
  • il considerando relativo agli importatori chiarisce che il documento di riferimento è il certificato di omologazione UE, non il certificato di conformità.

Si tratta di correzioni funzionali a una maggiore coerenza interna del sistema di omologazione.

Deleghe alla Commissione e controllo istituzionale

La modifica dell'articolo 71, paragrafo 2, estende e chiarisce il regime della delega di potere alla Commissione per l'adozione di atti delegati relativi a numerose disposizioni del regolamento (articoli 17, 18, 19, 20, 27, 28, 45, 49, 53, 61 e 70).

La delega è conferita per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013 e si proroga tacitamente per uguali periodi, salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza del periodo in corso. La Commissione deve presentare una relazione:

  • entro il 22 giugno 2022;
  • successivamente, nove mesi prima della scadenza di ogni ulteriore periodo di cinque anni.

Abrogazione di direttive precedenti

L'articolo 76, paragrafo 1, è aggiornato per confermare l'abrogazione, con effetto dal 1º gennaio 2016, di un ampio elenco di direttive settoriali in materia di veicoli agricoli e forestali. Tra queste figura anche la direttiva 2008/2/CE, che aveva codificato la precedente direttiva 74/347/CEE, correggendo così un rinvio non più attuale nel testo del regolamento base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione delle attrezzature intercambiabili

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013 è modificato per precisare che il regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.

Definizione delle categorie T1 e T2

L'articolo 4 è sostituito per chiarire i criteri di classificazione dei trattori a ruote delle categorie T1 e T2. Per la categoria T1 rilevano carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; nei trattori con posto di guida reversibile, l'asse più vicino al conducente è quello con pneumatici di diametro maggiore. Per la categoria T2 la larghezza minima della carreggiata deve essere inferiore a 1 150 mm, la massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e l'altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il rapporto tra altezza del centro di gravità, determinata secondo la norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo, e la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h.

Conservazione della documentazione da parte degli importatori

L'articolo 12, paragrafo 3, è riscritto per imporre agli importatori di conservare, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dei veicoli e per 5 anni dopo l'immissione sul mercato dei sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE. Gli importatori devono renderla disponibile alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato e garantire, su richiesta, la messa a disposizione del fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10.

Scheda dei risultati di prova

All'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), il riferimento è sostituito con "scheda dei risultati di prova", per allineare la terminologia documentale al documento corretto.

Validità dell'omologazione UE per i veicoli già prodotti

L'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito per chiarire che la disposizione si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non ancora immatricolati né entrati in circolazione prima della cessazione di validità dell'omologazione.

Proroga della delega di potere alla Commissione

L'articolo 71, paragrafo 2, è sostituito per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi delle disposizioni elencate, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega si proroga tacitamente per periodi di uguale durata, salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione deve presentare una relazione sulla delega entro il 22 giugno 2022 e, successivamente, nove mesi prima della scadenza di ogni ulteriore periodo quinquennale.

Abrogazione di direttive settoriali

L'articolo 76, paragrafo 1, è sostituito per precisare che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2016 numerose direttive storiche in materia di trattori agricoli o forestali, tra cui le direttive 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolivigilanza del mercatoagricolturadiritto dell'Unione europea

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