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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/430

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione, del 18 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'esercizio senza supervisione di privilegi limitati prima del rilascio di una licenza di pilota di aeromobili leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1178/2011 per rendere più flessibile il percorso di addestramento dei piloti leggeri. Consente agli Stati membri di autorizzare gli allievi pilota LAPL a esercitare privilegi limitati senza supervisione, prima del conseguimento della licenza, purché siano rispettate condizioni di sicurezza, limiti oggettivi e obblighi di monitoraggio. Inoltre proroga al 8 aprile 2021 il termine entro cui gli Stati membri possono autorizzare alcuni privilegi limitati per il volo strumentale in attesa dell’abilitazione al volo strumentale di base.

Modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per consentire agli Stati membri di autorizzare, a condizioni e controlli specifici, l’esercizio senza supervisione di privilegi limitati da parte di allievi pilota LAPL prima del rilascio della licenza, e proroga il regime transitorio per taluni privilegi IFR limitati.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto dell’applicabilità diretta, a tutti i soggetti coinvolti nella formazione e autorizzazione di allievi pilota nell’ambito del regolamento (UE) n. 1178/2011. Riguarda in particolare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL, le organizzazioni di addestramento autorizzate (ATO) o dichiarate (DTO), e gli ambiti del pilotaggio di velivoli, elicotteri, alianti e palloni liberi. Le autorizzazioni possono coprire solo i limiti territoriali, aeromobili e operativi stabiliti dallo Stato membro, e restano soggette a valutazioni del rischio, monitoraggio e relazioni periodiche. La modifica del paragrafo 8 estende fino all’8 aprile 2021 il periodo transitorio per l’esercizio di specifici privilegi limitati relativi al volo strumentale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/430 della Commissione

Il regolamento modifica il quadro applicabile alle licenze e ai privilegi dei piloti contenuto nel regolamento (UE) n. 1178/2011. L’intervento risponde all’esigenza di rendere più proporzionato e flessibile l’addestramento nell’aviazione generale, mantenendo al contempo un livello accettabile di sicurezza aerea e un controllo da parte degli Stati membri e della Commissione.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la possibilità, già prevista dal regolamento (UE) n. 1178/2011, di applicare fino all’8 aprile 2020 norme nazionali che consentono un accesso anticipato ad alcuni privilegi di pilotaggio prima del rilascio della LAPL. I considerando evidenziano che l’addestramento LAPL modulare è ritenuto utile per promuovere sport aerei e attività ricreative, in linea con la road map per l’aviazione generale e con un approccio regolatorio più flessibile e proporzionato.

Modifica dell’articolo 4, paragrafo 7: esercizio senza supervisione di privilegi limitati

La nuova formulazione dell’articolo 4, paragrafo 7, consente agli Stati membri di autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL a esercitare privilegi limitati prima di aver soddisfatto tutti i requisiti per il rilascio della LAPL. Tale facoltà è subordinata a una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, che deve tener conto della formazione necessaria per il livello di competenza atteso.

L’autorizzazione è circoscritta sotto diversi profili:

  • può riguardare tutto o parte del territorio nazionale dello Stato membro che la rilascia;
  • può riferirsi solo ad aeromobili immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;
  • è limitata a velivoli ed elicotteri monomotore a pistoni con massa al decollo non superiore a 2 000 kg, nonché ad alianti e palloni liberi.

Per l’addestramento svolto nel quadro dell’autorizzazione, il titolare che successivamente richieda la LAPL riceve crediti determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di un’ATO o di una DTO.

Obblighi di controllo e segnalazione

Il regolamento impone agli Stati membri di presentare ogni tre anni alla Commissione e all’Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza. Inoltre, gli Stati membri devono monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni concesse per assicurare un livello accettabile di sicurezza aerea e adottare misure adeguate se emergono un aumento del rischio o altri problemi di sicurezza.

Proroga del termine per i privilegi limitati IFR

Il regolamento modifica anche l’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1178/2011, sostituendo la data «8 aprile 2019» con «8 aprile 2021». In questo modo viene prorogato il periodo in cui gli Stati membri possono autorizzare l’esercizio di specifici privilegi limitati per pilotare velivoli secondo le regole del volo strumentale prima che il pilota soddisfi tutti i requisiti per il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale, in attesa dell’introduzione di un’abilitazione al volo strumentale di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione di privilegi limitati senza supervisione per allievi LAPL

L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1178/2011 è sostituito. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono un corso di addestramento LAPL a esercitare privilegi limitati prima del soddisfacimento di tutti i requisiti per il rilascio della LAPL. L’autorizzazione deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto della formazione necessaria per il livello di competenza previsto.

Limiti materiali e territoriali dell’autorizzazione

I privilegi autorizzabili sono limitati alla totalità o a parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione, all’aeromobile immatricolato nello stesso Stato membro, e a specifiche categorie di aeromobili: velivoli ed elicotteri monomotore a pistoni con massa al decollo non superiore a 2 000 kg, alianti e palloni liberi.

Crediti formativi per l’addestramento svolto sotto autorizzazione

L’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione può essere riconosciuto, ai fini della successiva richiesta di rilascio della LAPL, mediante crediti determinati dallo Stato membro sulla base di una raccomandazione di una ATO o di una DTO.

Obblighi di reporting e monitoraggio

Gli Stati membri devono presentare ogni tre anni alla Commissione e all’Agenzia relazioni periodiche e valutazioni del rischio per la sicurezza. Devono inoltre monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni per garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adottare misure adeguate in caso di aumento del rischio o di altri problemi di sicurezza.

Proroga del regime transitorio per privilegi limitati IFR

L’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato sostituendo la data «8 aprile 2019» con «8 aprile 2021». La proroga consente agli Stati membri di continuare ad autorizzare l’esercizio di specifici privilegi limitati per il pilotaggio secondo le regole del volo strumentale prima del soddisfacimento di tutti i requisiti per il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale, in attesa dell’introduzione di un’abilitazione al volo strumentale di base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze del personale aeronauticosicurezza aereaformazione aeronauticaregolazione dell'aviazione generale

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