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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/516

Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro unico per la definizione, il calcolo, la trasmissione e il controllo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) degli Stati membri, quale grandezza statistica rilevante per le risorse proprie dell’Unione. L’obiettivo è garantire comparabilità, affidabilità ed esaustività dei dati, secondo il SEC 2010 e i principi del sistema statistico europeo. Sono previste trasmissioni annuali dei dati, inventari delle fonti e dei metodi, verifiche della Commissione, visite di informazione e un meccanismo di atti delegati ed esecuzione. Il regolamento abroga la precedente disciplina del 1989 e del 2003 e si applica direttamente negli Stati membri.

Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) ai fini del calcolo delle risorse proprie dell’Unione e della verifica della qualità dei relativi dati statistici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione al calcolo, alla trasmissione, alla verifica e all’aggiornamento dei dati relativi al RNL e alle sue componenti, nel quadro dei conti nazionali compilati secondo il SEC 2010. Rileva in particolare per l’uso del RNL come base della quota più consistente delle risorse proprie del bilancio dell’Unione. Il regolamento disciplina anche le attività della Commissione (Eurostat), del comitato del sistema statistico europeo e, per le visite di informazione, il coinvolgimento volontario di esperti dei conti nazionali di altri Stati membri. Non si applica come regime sostitutivo del SEC 2010, ma rinvia a tale sistema contabile; abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

Il regolamento istituisce un quadro uniforme per la determinazione, la trasmissione e il controllo del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL), grandezza centrale per il calcolo della quota più consistente delle risorse proprie dell’Unione. Il legislatore sottolinea nei considerando la necessità di rafforzare comparabilità, affidabilità ed esaustività dei dati, in coerenza con il SEC 2010, con i principi del codice delle statistiche europee e con il regolamento (CE) n. 223/2009.

Definizione dell’RNL e rapporto con il PIL

L’articolo 1 rinvia al Sistema europeo dei conti 2010 (regolamento (UE) n. 549/2013) per la definizione di RNL e PIL. Il PIL è descritto secondo i tre metodi tradizionali: produzione, spesa e reddito. L’RNL è definito come il totale dei redditi primari percepibili dalle unità istituzionali residenti e, operativamente, come il PIL al netto dei redditi primari versati a non residenti, più quelli ricevuti dal resto del mondo.

Trasmissione annuale dei dati e qualità delle informazioni

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono calcolare l’RNL nell’ambito dei conti nazionali e trasmettere a Eurostat, entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati dell’anno precedente relativi agli aggregati RNL e alle loro componenti. Devono essere comunicati anche gli eventuali aggiornamenti dei dati degli anni precedenti. La trasmissione deve essere corredata da una relazione sulla qualità, che indichi in dettaglio metodologia, modifiche significative alle fonti e ai metodi e spiegazione delle revisioni apportate.

Inventario delle fonti e dei metodi

L’articolo 3 prevede che gli Stati membri forniscano un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le componenti secondo il SEC 2010. La Commissione, con atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame, determina struttura, modalità dettagliate, calendario di aggiornamento e trasmissione dell’inventario. Tali atti devono evitare costi aggiuntivi considerevoli e oneri sproporzionati per gli Stati membri. Per agevolare la comparabilità delle analisi di conformità, la Commissione deve inoltre redigere una guida per gli inventari in stretta collaborazione con il gruppo di esperti.

Verifica, governance tecnica e ruolo degli esperti

L’articolo 4 istituisce un gruppo di esperti formale, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto dalla Commissione, con funzioni consultive su comparabilità, affidabilità ed esaustività dei calcoli RNL, nonché sull’esecuzione del regolamento. Il gruppo formula anche un parere annuale sull’adeguatezza dei dati RNL forniti dagli Stati membri ai fini delle risorse proprie.

Atti delegati e atti di esecuzione

L’articolo 5 attribuisce alla Commissione il compito di verificare fonti, usi e metodi dell’inventario mediante un modello fondato su valutazione tra pari e rapporto costi-benefici. La Commissione può adottare atti delegati per definire l’elenco delle questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica, al fine di garantire dati affidabili, esaustivi e il più possibile comparabili. Può inoltre adottare atti di esecuzione per stabilire misure specifiche di miglioramento, purché debitamente giustificate e conformi al SEC 2010.

Visite di informazione negli Stati membri

L’articolo 6 consente a Eurostat di effettuare visite di informazione negli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Le visite servono a verificare la qualità degli aggregati RNL e delle componenti e la conformità al SEC 2010. Eurostat deve rispettare il segreto statistico e può farsi assistere, su base volontaria, da esperti dei conti nazionali di altri Stati membri iscritti in un apposito elenco.

Regime della delega e controllo politico

L’articolo 7 disciplina in dettaglio la delega di potere alla Commissione: durata quinquennale dal 18 aprile 2019, proroga tacita salvo opposizione, possibilità di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio e procedura di obiezione degli atti delegati entro due mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori due mesi. Prima dell’adozione, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Comitologia e applicazione del regolamento

L’articolo 8 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Gli atti di esecuzione previsti dal regolamento seguono la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Disposizioni finali: relazione, abrogazioni, entrata in vigore

La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2023 una relazione sull’applicazione del regolamento. L’articolo 10 abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, con effetto sostitutivo e con rinvio, per i riferimenti precedenti, alle corrispondenti disposizioni del nuovo atto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di RNL e PIL secondo il SEC 2010

L’articolo 1 dispone che RNL e PIL sono definiti conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010). Il PIL può essere calcolato con tre metodi: produzione, spesa e reddito. L’RNL corrisponde al PIL al netto dei redditi primari corrisposti da unità residenti a non residenti, più i redditi primari percepiti dal resto del mondo.

Trasmissione annuale dei dati RNL e relazione sulla qualità

L’articolo 2 impone agli Stati membri di calcolare l’RNL nell’ambito dei conti nazionali e di trasmettere alla Commissione (Eurostat), entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati relativi agli aggregati RNL e alle componenti per l’anno precedente, unitamente a eventuali revisioni degli anni precedenti. La trasmissione deve essere accompagnata da una relazione sulla qualità che descriva metodologia, modifiche alle fonti e ai metodi e revisioni effettuate.

Inventario delle fonti e dei metodi

L’articolo 3 obbliga gli Stati membri a fornire un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le componenti secondo il SEC 2010. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e secondo la procedura d’esame, la struttura, le modalità dettagliate e il calendario di aggiornamento e trasmissione dell’inventario, evitando costi aggiuntivi considerevoli e oneri sproporzionati per gli Stati membri.

Gruppo di esperti formale e ruolo consultivo

L’articolo 4 prevede che la Commissione istituisca un gruppo di esperti formale composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il gruppo assiste la Commissione sulla comparabilità, affidabilità ed esaustività dei calcoli RNL, esamina le questioni di esecuzione e formula pareri annuali sull’adeguatezza dei dati RNL ai fini delle risorse proprie.

Verifiche, atti delegati e misure di esecuzione

L’articolo 5 attribuisce alla Commissione la verifica delle fonti, degli usi e dei metodi dell’inventario. Le verifiche si basano su un modello elaborato con il gruppo di esperti e fondato su valutazione tra pari e rapporto costi-benefici. La Commissione è inoltre abilitata ad adottare atti delegati per definire l’elenco delle questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica e atti di esecuzione per stabilire misure specifiche volte a migliorare comparabilità, affidabilità ed esaustività, nel rispetto del SEC 2010 e della procedura d’esame.

Visite di informazione della Commissione (Eurostat)

L’articolo 6 consente a Eurostat, fatti salvi i controlli previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, di effettuare visite di informazione negli Stati membri per verificare la qualità degli aggregati RNL, delle componenti e la conformità al SEC 2010. Eurostat deve rispettare il segreto statistico. Le visite possono essere assistite, su base volontaria, da esperti dei conti nazionali di altri Stati membri iscritti in un elenco predisposto sulla base di proposte volontarie.

Regime degli atti delegati

L’articolo 7 disciplina la delega di potere alla Commissione per gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La delega dura cinque anni dal 18 aprile 2019, è tacitamente prorogata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, può essere revocata in ogni momento e gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi.

Procedura di comitato

L’articolo 8 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, che opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli atti di esecuzione richiamati dal regolamento si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Relazione di riesame e abrogazioni

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2023, una relazione sull’applicazione del regolamento. L’articolo 10 abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, prevedendo che i riferimenti agli atti abrogati si intendano fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieconti nazionalistatistiche europeerisorse proprie dell’unionebilancio uecooperazione amministrativa

Testo integrale

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