Regolamento (UE) 2019/431
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/431 della Commissione, del 18 marzo 2019, recante duecentonovantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/431 attua un aggiornamento mirato dell’elenco sanzionatorio contenuto nel regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 marzo 2019 e sostituisce i dati identificativi di una voce dell’allegato I. Restano immutati la finalità di congelamento di fondi e risorse economiche e il quadro sanzionatorio generale del regolamento originario.
Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di una persona fisica soggetta a misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea all’elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè ai soggetti nei confronti dei quali opera il congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica riguarda in concreto la voce relativa a Hamza Usama Muhammad bin Laden. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/431 costituisce una modifica puntuale e tecnica del regime sanzionatorio dell’Unione contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Esso interviene sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti interessati dal congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento richiamando il TFUE e il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si precisa che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che il 13 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato una voce di tale elenco; da qui la necessità di un aggiornamento corrispondente a livello UE.
Oggetto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione dei dati identificativi della voce relativa a Hamza Usama Muhammad bin Laden nell’elenco delle persone fisiche. La voce aggiornata mantiene i riferimenti essenziali già presenti: data di nascita 9.5.1989, luogo di nascita Gedda, Arabia Saudita, e le informazioni aggiuntive secondo cui è figlio di Osama bin Laden (deceduto), è stato annunciato da Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda, ha incitato i seguaci di Al-Qaeda a commettere attentati terroristici ed è considerato il successore più probabile di al-Zawahiri. È altresì riportata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), fissata al 28.2.2019.
Effetti pratici e decorrenza
L’articolo 1 rende operativa la modifica dell’allegato I; di conseguenza, gli operatori economici e i soggetti tenuti all’applicazione delle misure restrittive devono fare riferimento alla voce aggiornata nell’elenco sanzionatorio. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la natura obbligatoria e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica è di tipo puntuale e riguarda l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Sostituzione della voce relativa a Hamza Usama Muhammad bin Laden
Nell’allegato I, elenco delle persone fisiche, i dati identificativi della voce riferita a Hamza Usama Muhammad bin Laden sono sostituiti con una formulazione aggiornata. Restano indicati la data di nascita (9.5.1989), il luogo di nascita (Gedda, Arabia Saudita) e le altre informazioni rilevanti, tra cui il fatto che sia figlio di Osama bin Laden, l’annuncio di Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri come membro ufficiale di Al-Qaeda, l’incitamento a compiere attentati terroristici e la qualificazione come probabile successore di al-Zawahiri. È riportata anche la data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), pari al 28.2.2019.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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