Cassazione Penale, Sentenza n. 22608/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. 159/2011: il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che la revoca della patente (6/7/2006) non sarebbe conseguenza della misura di prevenzione attualmente in vigore (decreto del 25/01/2019) e quindi, secondo la lettura fornita dalla Corte costituzionale n. 211/2022, non sarebbero sussunti i presupposti della fattispecie. Si lamenta inoltre che il decreto del 2006 e il nesso causale tra quel provvedimento e la revoca non siano stati adeguatamente provati e che, se il presupposto fosse una misura precedente priva di efficacia, questa avrebbe dovuto essere specificamente contestata nel capo di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti per l'applicazione dell'art. 73 sussistono: il ricorrente era persona sottoposta a misura di prevenzione personale e fu sorpreso a guidare con patente revocata. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 211/2022 e la successiva giurisprudenza della Corte di legittimità, la Corte ha precisato che, anche assumendo l'interpretazione restrittiva che richiede la revoca della patente come conseguenza di una misura di prevenzione, nel caso di specie la revoca era riconducibile a misura di prevenzione e la guida è avvenuta durante la vigenza di una misura di prevenzione. Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi sulla presunta carenza di contestazione o di prova del provvedimento del 2006: si tratta di valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità e gli elementi essenziali del fatto (guida senza patente e esistenza della misura di prevenzione) erano descritti nel capo di imputazione e nel fascicolo. Infine, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale
La norma punisce la guida senza patente solo se commessa da persona sottoposta a misura di prevenzione personale; la Corte ha confermato l'applicabilità quando la patente è stata revocata in conseguenza di una misura di prevenzione e la condotta è avvenuta nella vigenza di una misura di prevenzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 211/2022
almeno nell'ipotesi della revoca della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione personale (l'unica finora venuta all'esame di questa Corte sotto il profilo del censurato automatismo della preclusione), c'è pertanto un momento di valutazione in concreto, caso per caso, della pericolosità specifica dell'interessato
Ha delimitato la fattispecie richiedendo che la revoca abbia collegamento con una misura di prevenzione e valorizzando la pericolosità specifica; la Cassazione interpreta però che non occorre che la misura che ha determinato la revoca sia la medesima in vigore al momento del fatto, bensì che il soggetto sia attualmente sottoposto a misura di prevenzione e che la revoca sia conseguenza di una misura di prevenzione
art. 116, comma 13, Codice della Strada
trasformazione in illecito amministrativo del reato di guida senza patente (e senza recidiva nel biennio)
Rilevazione normativa che mostra come, fuori dal caso delle misure di prevenzione, la guida senza patente possa essere trattata come illecito amministrativo; la permanenza della rilevanza penale per chi è sottoposto a misure di prevenzione giustifica la diversa disciplina
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 47713/2022 - Tatangelo; Sez. 3, n. 9314/2023; Sez. 2, n. 9106/2021; altre)
orientamenti interpretativi sulla necessità del nesso tra revoca e misura di prevenzione e sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie
La giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che la sussistenza del reato richiede che la revoca sia conseguenza di una misura di prevenzione e che la condotta sia avvenuta in vigenza di una misura; inoltre, il controllo in sede di legittimità non consente una rinnovazione del giudizio sulle prove di fatto
Massime di principio
- Per integrare l'art. 73 d.lgs. 159/2011 servono due elementi essenziali: a) la mancanza del titolo abilitativo (patente negata, sospesa o revocata) riconducibile a una misura di prevenzione; b) che la guida senza patente sia stata posta in essere da una persona sottoposta a misura di prevenzione personale al momento del fatto
- Non è richiesto che la misura di prevenzione che ha determinato la revoca della patente sia la stessa misura formale ancora 'in vigore' al momento del fatto: è sufficiente che la revoca sia conseguenza di una misura di prevenzione e che il soggetto sia attualmente sottoposto ad una misura che attesti la sua maggior pericolosità
- La Corte Costituzionale n. 211/2022 impone una lettura restrittiva rispetto alla generalizzazione del reato, ma riconosce la legittimità di una maggiore sanzione penale per chi è sottoposto a misure di prevenzione per la loro specifica pericolosità
- Questioni relative alla prova del nesso causale tra misura di prevenzione e revoca della patente o alla ricostruzione fattuale sono, di norma, valutazioni di merito: la Cassazione limita il proprio sindacato e non procede a rinnovazione del giudizio probatorio se non per vizi di diritto
- L'assenza di una menzione puntuale di un precedente provvedimento nel capo di imputazione non comporta automaticamente la nullità o l'inefficacia della contestazione quando gli elementi essenziali del fatto (guida senza patente e sussistenza di misura di prevenzione) risultano dagli atti del fascicolo e hanno consentito il pieno esercizio della difesa
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