Sentenza n. 15545/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6040/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente un risarcimento pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6040/2025, deducendo che, nonostante il passaggio in giudicato, il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme riconosciute. Ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di eseguire il titolo, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che il Ministero non aveva dimostrato né l’adempimento del giudicato né l’esistenza di sopravvenienze ostative. Ha ordinato l’esecuzione del titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, in caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il ritardo non fosse tale da giustificare la misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La domanda è stata quindi accolta parzialmente. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 600, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario; la restituzione del contributo unificato è prevista automaticamente dalla legge.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
La pretesa del ricorrente, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), nonché ai sensi dell’art. 64 c.p.a., deve trovare accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, l’onere della prova rilevante impone di valutare se l’Amministrazione abbia dimostrato l’adempimento del comando giurisdizionale o l’esistenza di circostanze sopravvenute ostative; in assenza di tale prova la pretesa esecutiva è accolta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Quanto alle penalità di mora, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dall’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza non sia tale da giustificare la condanna della parte resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
La penalità di mora non consegue automaticamente all’inadempimento del giudicato: la sua applicazione richiede una valutazione del ritardo, che nel caso concreto non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito riconosciuto da sentenza passata in giudicato, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o indicare circostanze sopravvenute che impediscano l’esecuzione; in difetto, il giudice ordina l’esecuzione del titolo e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica per il solo ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma richiede una valutazione giudiziale della sua gravità.
Come è indicizzato
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