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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31804/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente biologa, già in servizio presso un'azienda sanitaria locale dal 1994 al 2019, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive sostenendo di avere svolto, prima per il periodo 21 luglio 2006-23 maggio 2017, funzioni corrispondenti a un incarico di fascia C1 e, successivamente, funzioni corrispondenti a un incarico di fascia P3. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la retribuzione P3 dal 24 maggio 2017 e negando il resto; in appello l'azienda sanitaria aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto di tutte le domande della lavoratrice. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 27 CCNL SPTA, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto comunque riconoscere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, anche a fronte del mancato formale conferimento degli incarichi superiori o della diversa pesatura dell'incarico dirigenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la ricorrente era già inquadrata e retribuita come dirigente e percepiva il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la sua qualifica; nell'impiego pubblico dirigenziale la retribuzione è omnicomprensiva e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio. La tutela invocata dalla ricorrente, fondata sulle regole sulle mansioni superiori, riguarda invece i casi in cui un impiegato non dirigente abbia di fatto svolto funzioni dirigenziali. Inoltre, la graduazione degli incarichi dirigenziali è rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione e può essere sindacata solo per violazione della correttezza e dei limiti dell'autonomia negoziale, non nel merito delle scelte organizzative. È stato quindi confermato il rigetto integrale delle domande della lavoratrice, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    la garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente non è violata quando il dirigente pubblico percepisca stabilmente il trattamento economico previsto per la propria qualifica e per le funzioni attribuite

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    la disciplina delle mansioni superiori rileva per i dipendenti non dirigenti; non consente di riconoscere, ai dirigenti già inquadrati come tali, differenze retributive per una diversa pesatura dell'incarico

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 165/2001

    la graduazione degli incarichi dirigenziali compete alla pubblica amministrazione

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 165/2001

    la retribuzione dei dirigenti pubblici è omnicomprensiva e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto

  • art. 1375 c.c.

    l'atto di graduazione degli incarichi è sindacabile solo per violazione della correttezza nell'esecuzione del rapporto

  • art. 97 Cost.

    nel pubblico impiego la correttezza nell'esecuzione del rapporto è letta anche alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento

  • art. 2103 c.c.

    richiamato solo per evidenziare che la tutela delle mansioni superiori appartiene al lavoro privato e non si applica, in questa forma, al pubblico impiego

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 332 c.p.c.

    citato incidentalmente per spiegare la fuoriuscita dal processo di un cointeressato che non aveva impugnato la sentenza

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego dirigenziale, la retribuzione prevista per la qualifica è tendenzialmente omnicomprensiva e copre tutte le attività e funzioni connesse all'ufficio; non è quindi configurabile, in via ordinaria, un diritto a differenze retributive solo perché l'incarico sia stato graduato in modo meno favorevole.
  • La disciplina delle mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. 165/2001 tutela il dipendente non dirigente che abbia di fatto svolto funzioni superiori, ma non può essere trasposta automaticamente al dirigente già inquadrato come tale per contestare la diversa pesatura dell'incarico.
  • La graduazione degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione è espressione di autonomia organizzativa e negoziale e può essere sindacata dal giudice solo per violazione dei canoni di correttezza e dei limiti dell'autonomia, non nel merito delle scelte discrezionali.
  • La garanzia costituzionale della retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost. non è violata se il dirigente riceve continuativamente il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la qualifica rivestita.
  • Nell'impiego pubblico contrattualizzato, il controllo giudiziale sulla determinazione del valore degli incarichi dirigenziali resta esterno e limitato ai profili di legittimità, non potendo il giudice sostituirsi all'amministrazione nella scelta dell'incarico o nella sua collocazione gerarchica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDirigenti
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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