Sentenza n. 782/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: I) con il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Alghero ha rigettato l'istanza relativa all'accertamento di conformità presentata in data -OMISSIS-; - del parere negativo espresso dal Servizio Edilizia privata del Comune di Alghero in data -OMISSIS-; - della conseguente ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-; II) con i motivi aggiunti del 17 novembre 2023: - del provvedimento di diniego del Dirigente del Servizio Edilizia privata del Comune di Alghero n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l’istanza relativa all’accertamento di conformità presentata dal ricorrente relativamente ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e della propedeutica autorizzazione paesaggistica, su un lotto di terreno sito in Comune di Alghero in località -OMISSIS-; - del presupposto parere negativo del Servizio edilizia privata in data -OMISSIS-; - della nota del Dirigente del Servizio edilizia privata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Riscontro alle osservazioni formulate dal tecnico incaricato alla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 trasmesso al SUAPEE in data -OMISSIS- relativamente alla Pratica SUAPEE n. -OMISSIS- intestata ai Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, “Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza di provvedimento autorizzativo e con esecuzione di opere”; - “per quanto possa occorrere”, del precedente provvedimento di diniego n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-; - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto prodromico e/o conseguente o comunque collegato; III) con i motivi aggiunti dell’11 aprile 2024: - della determinazione del Dirigente del Servizio 4 - Edilizia privata del Comune di Alghero n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Adozione del provvedimento costituente titolo per “l'immissione in possesso” e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 31 c. 4 d.P.R. 380/2001 e art. 6 comma 5 della l. r. n. 23/85 e ss.mm.ii. acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato sito nel al foglio -OMISSIS- - applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria”; - di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque coordinato o connesso e, in particolare, del verbale redatto dall'Ufficio Polizia locale del Comune di Alghero in data -OMISSIS-, di accertamento di inadempienza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di accertamento di conformità edilizia, ordinanze di demolizione e provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale con applicazione della sanzione pecuniaria per mancata demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il primo diniego di accertamento di conformità, il relativo parere negativo e l'ordinanza di demolizione concernenti un fabbricato residenziale realizzato senza titolo edilizio e senza la propedeutica autorizzazione paesaggistica. Il manufatto insisteva su un'area classificata dal PRG come zona S, sottozona S/1, destinata a giardini e verde pubblico attrezzato, ricompresa anche nella fascia costiera del Piano paesaggistico regionale. La prima istanza proponeva la trasformazione del piano terra in un pergolato, mediante demolizione del solaio di copertura e rimozione delle partizioni interne e dei sanitari, con mantenimento delle murature e realizzazione di una copertura lignea con tegole. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la decadenza della destinazione urbanistica a giardini e verde attrezzato, ritenuta espressione di un vincolo espropriativo non attuato da oltre cinque anni, nonché la contraddittorietà dell'azione comunale per il rilascio, in favore di terzi, di titoli edilizi relativi a lotti aventi la medesima destinazione urbanistica. Con il primo atto di motivi aggiunti ha impugnato il secondo diniego di accertamento di conformità, relativo a una diversa soluzione progettuale consistente nell'integrale demolizione del piano terra e nella tombatura della parte interrata, riproponendo censure analoghe. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di acquisizione del fabbricato e dell'area al patrimonio comunale, adottato per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un'integrazione istruttoria per accertare se la porzione interrata, dopo la demolizione del piano terra e la tombatura, potesse risultare completamente contenuta al di sotto del piano del terreno, senza emergenze incompatibili con la destinazione urbanistica dell'area.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha rilevato che la seconda istanza di accertamento di conformità, fondata su una soluzione progettuale diversa e sostitutiva della prima, aveva superato e sostanzialmente rinunciato alla precedente istanza: nel secondo progetto non era più previsto il pergolato, ma l'integrale demolizione del piano terra. I due ricorsi per motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il Collegio ha attribuito piena rilevanza alla relazione depositata dal Comune in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risultava che la porzione interrata residua, anche dopo la demolizione del piano terra e la prospettata tombatura, sarebbe rimasta emergente per almeno 30 centimetri rispetto al livello del terreno. Tale emergenza avrebbe comportato la permanenza di una volumetria non assentibile e incompatibile con l'attuale destinazione urbanistica dell'area a giardini e verde pubblico attrezzato. Le risultanze istruttorie sono state quindi recepite dal Collegio e ritenute idonee a confermare la legittimità dei dinieghi di accertamento di conformità e degli atti successivi impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del particolare sviluppo della vicenda.
Norme richiamate
art. 16, comma 2-bis, l.r. 23/1985
La disposizione è stata richiamata quale base della prima istanza di accertamento di conformità con proposta di opere di adeguamento.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Il Comune ha qualificato l'intervento abusivo e le opere proposte come nuova costruzione, non ammissibile nella zona urbanistica interessata in assenza del piano attuativo prescritto.
art. 9 d.P.R. 380/2001
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione
È stato richiamato dal parere comunale per sostenere che, in assenza dello strumento attuativo previsto dal PRG, sono consentiti soltanto gli interventi indicati dalla norma e non le nuove costruzioni.
art. 36 d.P.R. 380/2001
accertamento di conformità
La norma è stata richiamata quale fondamento della sanatoria edilizia, subordinata alla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici secondo i presupposti indicati nel provvedimento comunale.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato quale base del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato e dell'area per mancata demolizione.
art. 10-bis l. 241/1990
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
È richiamato nell'oggetto della nota comunale di riscontro alle osservazioni presentate dal ricorrente nel procedimento relativo alla seconda istanza di accertamento di conformità.
art. 6, comma 5, l.r. 23/1985
acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato
È stato richiamato, unitamente all'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, quale fondamento regionale dell'acquisizione del manufatto e dell'area.
Massime di principio
- La presentazione di una nuova istanza di accertamento di conformità fondata su una soluzione progettuale diversa, incompatibile con quella della precedente istanza, può determinare il superamento della prima domanda e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto contro il primo diniego.
- Ai fini dell'accertamento di conformità edilizia, la soluzione progettuale proposta deve essere valutata nella sua concreta consistenza e non in base alla sola qualificazione formale attribuita dal privato all'intervento: il mantenimento di murature, cordoli e coperture può integrare una costruzione soggetta alle prescrizioni urbanistiche, anche se l'opera è denominata pergolato.
- Quando la destinazione urbanistica dell'area vieta gli interventi edilizi in assenza di piano attuativo e consente esclusivamente attrezzature per il tempo libero all'aperto, la permanenza di una porzione strutturale emergente dal terreno, anche solo parzialmente, può costituire volumetria incompatibile con la destinazione e impedire l'accertamento di conformità.
- La sanatoria edilizia non può essere fondata su una soluzione meramente astratta o non realizzabile nello stato dei luoghi: se la tombatura della parte interrata non consente di eliminare le emergenze sopra il livello del terreno, la permanenza del manufatto resta incompatibile con la disciplina urbanistica applicabile.
- Le risultanze di una relazione tecnica acquisita in esecuzione di un ordine istruttorio, quando siano adeguatamente motivate e corroborate da documentazione fotografica, possono essere recepite dal giudice amministrativo ai fini dell'accertamento della concreta consistenza dell'abuso e della compatibilità urbanistica dell'intervento proposto.
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