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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00764/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un lavoratore già addetto ai pubblici servizi di trasporto aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 501/1995, conv. in l. n. 11/1996, con imputazione della maggiorazione alle anzianità contributive maturate prima del 31.12.1994. Il tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, investita dell'appello dell'ente previdenziale che contestava solo il criterio di imputazione della maggiorazione chiedendo che fosse posta nella quota maturata dopo il 31.12.1994, ha invece rigettato integralmente la domanda. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/errore di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello avrebbe respinto tutta la domanda nonostante l'appello avesse censurato solo il criterio applicativo della maggiorazione; 2) violazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, in relazione all'art. 12 preleggi c.c., perché la maggiorazione doveva essere imputata alle anzianità antecedenti il 31.12.1994; 3) omesso esame di fatto decisivo, poiché, anche a voler seguire la tesi dell'ente, residuava comunque il diritto alla maggiorazione in misura minore come risultante da conteggio depositato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando l'orientamento già espresso secondo cui, nel pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, la maggiorazione contributiva ex art. 4 d.l. n. 501/1995 va imputata alla quota di pensione maturata dopo il 31.12.1994 (quota C), con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2%. Ha però accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello, a fronte di un appello limitato al solo modo di imputazione della maggiorazione, non poteva rigettare integralmente la domanda originaria, che comprendeva anche implicitamente la domanda subordinata o minore di applicazione della maggiorazione alla quota successiva al 31.12.1994. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione non necessaria, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e dell'effettivo devolutum; se l'appello censura solo un profilo della decisione di primo grado, non può essere rigettata integralmente una domanda che contenga anche un minus implicitamente compreso nella pretesa originaria.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995

    In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, la maggiorazione contributiva si imputa alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (quota C).

  • l. n. 11/1996

    Norma di conversione del d.l. n. 501/1995 richiamata come base della disciplina della maggiorazione contributiva.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Invocato dal ricorrente per l'interpretazione della disciplina speciale; la Corte ha però fatto prevalere il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul criterio di imputazione della maggiorazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice deve individuare il contenuto sostanziale della domanda e del devolutum, senza arrestarsi al solo tenore letterale delle conclusioni; il rigetto integrale di una domanda è viziato se l'appello investe soltanto una parte della pretesa e nell'atto introduttivo è implicitamente compreso un minus autonomamente accoglibile.
  • In tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, la maggiorazione contributiva prevista dalla disciplina speciale va imputata alla quota di pensione maturata dopo il 31.12.1994, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2%.
  • La contestazione del solo criterio di imputazione di un beneficio pensionistico non consente di eliminare anche la domanda, eventualmente implicita, volta al riconoscimento del medesimo beneficio in una diversa misura compatibile con la tesi dell'appellante.
  • Quando il motivo di ricorso fondato sull'erronea interpretazione della norma speciale è infondato perché contrastante con un principio di diritto già consolidato, i motivi logicamente successivi che dipendono dal medesimo presupposto possono restare assorbiti o essere comunque respinti in coerenza con tale premessa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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