Sentenza del 19/05/2017 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona
IMU - Accertamento di maggiore imposta - Mancato svolgimento di preventiva fase endoprocedimentale - Tributo non armonizzato - Omissione non invalidante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento di maggiore imposta IMU sostenendo che l'ente non avesse instaurato preventivamente un confronto endoprocedimentale, impedendogli di presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto. Ha quindi dedotto l'invalidità dell'accertamento per violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Trattandosi di un tributo non armonizzato, quale l'IMU, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento. È stato ritenuto sufficiente, nel caso concreto, il confronto avvenuto prima dell'instaurazione del giudizio, durante il quale alcune osservazioni del contribuente sono state accolte e la pretesa è stata rideterminata dall'ente mediante un atto di autotutela.
Norme richiamate
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24823 del 6 ottobre 2015, depositata il 9 dicembre 2015
Per i tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione comporti automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo, salvo specifiche previsioni normative o particolari circostanze.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a tributi locali non armonizzati, come l'IMU, la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo non rende di per sé nullo o annullabile l'accertamento.
- Occorre verificare se una specifica norma imponga il contraddittorio preventivo per quel tributo o per quello specifico procedimento; in assenza di tale previsione, l'omissione normalmente non è invalidante.
- Un confronto effettivo avvenuto prima del giudizio può essere valutato come elemento sufficiente a escludere la lesione concreta del diritto di difesa, soprattutto se l'ente ha esaminato le osservazioni e ridotto o modificato la pretesa in autotutela.
- La violazione del contraddittorio assume maggiore rilievo quando il contribuente dimostri un concreto pregiudizio difensivo e non una mera omissione formale.
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