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Sentenza

Sentenza n. 8618/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei materiali”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 22 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non; - del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione; - del verbale n. 1 del 8 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione; - dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente; - del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente; - di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202500946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/D1, unitamente agli atti della procedura e ai criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell'abilitazione scientifica nazionale, deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina normativa e dei criteri fissati dalla Commissione, nonché dei principi di par condicio, buona amministrazione, trasparenza, legittimo affidamento e favor partecipationis. Ha sostenuto che le pubblicazioni presentate fossero coerenti con il settore concorsuale 09/D1 e che la Commissione avesse svolto una valutazione superficiale e non corretta del curriculum e della produzione scientifica. Con il secondo motivo ha censurato il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, l'irrazionalità, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e l'eccesso di potere, deducendo che il giudizio collegiale fosse assertivo, tautologico ed eccessivamente sintetico, non consentisse di ricostruire l'iter logico della decisione e non esaminasse specificamente i criteri di qualità, originalità e rigore metodologico previsti dall'art. 4 del d.m. 120/2016. Ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale dell'Amministrazione effettuato a meno di quaranta giorni liberi dall'udienza.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardivo il deposito documentale dell'Amministrazione del 13 aprile 2026, perché effettuato in violazione dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della maturità scientifica e della coerenza della produzione con il settore concorsuale costituisca espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, incoerenza o carenza motivazionale e, quanto ai presupposti fattuali, sulla base di una concreta dimostrazione della loro insussistenza. Nel caso concreto la Commissione aveva riconosciuto elementi favorevoli, quali la buona qualità, l'innovatività, l'originalità, la continuità temporale e la collocazione editoriale internazionale delle pubblicazioni, ma aveva individuato come ostativo e dirimente il difetto di complessiva coerenza con il settore 09/D1, rilevando la prevalente riferibilità della produzione a biomateriali e applicazioni biomedicali più prossime alla Bioingegneria. I giudizi individuali fornivano specifici elementi a sostegno di tale conclusione e non erano completamente sovrapponibili, mentre l'unico giudizio favorevole non era sufficiente a superare le valutazioni contrarie della maggioranza. Il giudice ha quindi escluso il difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che il giudizio collegiale, letto insieme ai pareri individuali, esaminasse tutti gli aspetti rilevanti. Ha inoltre affermato che i criteri dell'art. 4 del d.m. 120/2016 sono autonomi e devono essere tutti soddisfatti, senza possibilità di compensazione tra loro. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per la presenza di elementi favorevoli alla candidata.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda la disciplina attuativa alla normativa successiva.

  • art. 4 d.P.R. 95/2016

    Demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori per la valutazione dell'attività scientifica e delle modalità di scelta e applicazione da parte delle Commissioni.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Impone alla Commissione un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, volto per la prima fascia ad accertare la piena maturità scientifica.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; ... la qualità della produzione scientifica ... sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo

    Individua criteri autonomi per la valutazione delle pubblicazioni, tutti rilevanti per il giudizio positivo; secondo il TAR, non è possibile compensare il mancato soddisfacimento di un criterio con la valutazione positiva degli altri.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al soddisfacimento congiunto dei requisiti relativi ai titoli e all'impatto della produzione scientifica, nonché alla valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni secondo i criteri dell'art. 4.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Impone il rispetto del termine per il deposito documentale anteriore all'udienza pubblica; il deposito effettuato a meno di quaranta giorni liberi è tardivo.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione della maturità scientifica e della coerenza della produzione con il settore concorsuale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione, fondato su giudizi di valore specialistici, sindacabile dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà, travisamento o carenza di motivazione e istruttoria.
  • La non coerenza complessiva delle pubblicazioni con il settore concorsuale può costituire elemento dirimente per negare l'abilitazione anche quando la Commissione riconosca alle opere qualità, originalità, innovatività, continuità temporale e buona collocazione editoriale.
  • Il giudizio di non abilitazione è sufficientemente motivato quando il giudizio collegiale, letto insieme ai giudizi individuali, individua concretamente il profilo scientifico ritenuto non coerente con il settore concorsuale e rende comprensibile l'iter logico della decisione, anche mediante una motivazione sintetica.
  • I criteri di valutazione delle pubblicazioni previsti dall'art. 4 del d.m. 120/2016 sono autonomi e devono essere considerati congiuntamente; non è ammessa la compensazione tra il mancato soddisfacimento di un criterio e la positiva valutazione degli altri.
  • Quando la contestazione riguarda la corrispondenza fattuale delle pubblicazioni al settore concorsuale, il candidato deve fornire una dimostrazione concreta della pertinenza della propria produzione; non è sufficiente una critica meramente logico-formale della motivazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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