Sentenza del 05/10/2020 n. 2779 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Verifica fiscale - Ente impositore - Attività istruttoria - Scritture contabili - Presunta inattendibilità - Brogliacci extracontabili - Adeguata considerazione - Rileva - Accertamento induttivo puro - Rileva - Brogliacci extracontabili - Principio cassa - Sussiste - Principio competenza - Mancato rispetto - Scorporo Iva - Mancato rispetto - Accertamento analitico-induttivo - Maggiori redditi accertati - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione ha effettuato una verifica fiscale e, rinvenendo brogliacci extracontabili, ha utilizzato tali documenti per legittimare un accertamento analitico-induttivo di maggiori redditi. I brogliacci riportavano incassi secondo il principio di cassa; l'ente ha proceduto a determinare maggiori imponibili senza rispettare il principio di competenza né effettuare lo scorporo dell'IVA.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'Amministrazione possa avvalersi di documenti extracontabili rinvenuti in sede di verifica, non può automaticamente escludere le scritture contabili formali se queste contengono elementi di attendibilità. Inoltre i brogliacci rilevavano gli incassi con il principio di cassa: nell'accertamento analitico-induttivo ciò richiede il rispetto del principio di competenza e lo scorporo dell'IVA. Poiché l'atto impositivo non ha rispettato tali principi, la pretesa di maggiori redditi è stata giudicata illegittima.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39, commi 1 e 2
art. 39 commi 1 e 2 d.P.R. 600/1973
L'Amministrazione può acquisire ed utilizzare documenti (anche extracontabili) nell'attività di verifica, ma deve valutarne l'attendibilità e non può escludere automaticamente le scritture formali quando queste presentino elementi probatori rilevanti.
c.c.
Richiamo al Codice civile in tema di valore e valutazione probatoria delle scritture contabili e degli appunti extracontabili; tali risultanze devono essere valutate nel loro contesto.
c.c., art. 2697
Onere della prova: chi enuncia un fatto ha l'onere di provarlo. L'Amministrazione deve dimostrare la fondatezza e l'attendibilità degli elementi sui quali si basa l'accertamento.
Massime di principio
- L'Amministrazione può usare brogliacci extracontabili come elementi di prova, ma deve valutare la loro attendibilità e congruenza con le scritture contabili formali prima di fondare un accertamento.
- I brogliacci spesso registrano incassi secondo il principio di cassa: non possono da soli giustificare la determinazione dei redditi secondo il principio di competenza senza ulteriori elementi probatori.
- In un accertamento analitico-induttivo l'ufficio è tenuto a rispettare il principio di competenza e a scorporare correttamente l'IVA; il mancato rispetto di tali regole rende l'accertamento illegittimo.
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione; in caso di conflitto tra scritture formali e appunti extracontabili, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento se l'ente non fornisce evidenze precise e coerenti.
- Per evitare contestazioni, l'Amministrazione deve integrare i brogliacci con altri riscontri (documenti, banche, corrispondenze) che colleghino gli incassi al periodo di competenza e alla reale esclusione dell'IVA.
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