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Ordinanza

Ordinanza n. 7331/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 459/2025 pubbl. il 08/05/2025 RG n. 439/2025 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina. Ha precisato che il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale sede nel rispetto dei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese quelle relative alle spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 459/2025, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario deve essere proposta dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata di Latina del TAR Lazio, secondo il riparto interno richiamato dall'art. 47 c.p.a., e non della sede di Roma.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR con capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato nell'ordinanza, entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza da eseguire.
  • Quando, in applicazione delle regole di riparto interno tra sede centrale e sezione staccata, la controversia appartiene alla competenza di una sezione staccata del medesimo TAR, la sede centrale deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere l'affare alla sezione competente, consentendo la riassunzione entro i termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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