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Sentenza

Sentenza n. 1032/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti prefettizi di annullamento in autotutela di tre verbali di contestazione per violazione dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del Codice della strada, adottati a seguito di ricorsi amministrativi del conducente sanzionato

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato tre provvedimenti del Prefetto di Bergamo con i quali, a seguito di ricorsi amministrativi proposti dal conducente sanzionato ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada, erano stati annullati in autotutela tre verbali elevati per violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992. Nel corso del giudizio il Comune ha notificato al Ministero dell’Interno e alla controinteressata la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese. Il Ministero non si è opposto alla rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese; la controinteressata non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non vi è stata una decisione di merito sulla legittimità dei provvedimenti prefettizi né sui motivi di impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la mancata costituzione della controinteressata e l’assenso dell’Amministrazione alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 203 d.lgs. 285/1992

    La norma è richiamata quale base del ricorso amministrativo proposto dal conducente avverso i verbali di contestazione.

  • art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. 285/1992

    Disposizioni del Codice della strada poste a fondamento delle sanzioni contenute nei verbali successivamente annullati dalla Prefettura.

  • art. 84 c.p.a.

    Il giudice ha verificato sulla base di tale disposizione la ritualità degli atti di rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando risulta rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • La rinuncia al ricorso impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell’atto impugnato, salvo che ricorrano specifiche ragioni processuali che impongano una diversa decisione.
  • In presenza della rinuncia al ricorso e dell’adesione dell’amministrazione, nonché della mancata costituzione del controinteressato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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