Sentenza n. 1032/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti prefettizi di annullamento in autotutela di tre verbali di contestazione per violazione dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del Codice della strada, adottati a seguito di ricorsi amministrativi del conducente sanzionato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato tre provvedimenti del Prefetto di Bergamo con i quali, a seguito di ricorsi amministrativi proposti dal conducente sanzionato ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada, erano stati annullati in autotutela tre verbali elevati per violazioni dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. n. 285/1992. Nel corso del giudizio il Comune ha notificato al Ministero dell’Interno e alla controinteressata la dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese. Il Ministero non si è opposto alla rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese; la controinteressata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rituali gli atti di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non vi è stata una decisione di merito sulla legittimità dei provvedimenti prefettizi né sui motivi di impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerata la mancata costituzione della controinteressata e l’assenso dell’Amministrazione alla compensazione.
Norme richiamate
art. 203 d.lgs. 285/1992
La norma è richiamata quale base del ricorso amministrativo proposto dal conducente avverso i verbali di contestazione.
art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. 285/1992
Disposizioni del Codice della strada poste a fondamento delle sanzioni contenute nei verbali successivamente annullati dalla Prefettura.
art. 84 c.p.a.
Il giudice ha verificato sulla base di tale disposizione la ritualità degli atti di rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- La rinuncia al ricorso impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell’atto impugnato, salvo che ricorrano specifiche ragioni processuali che impongano una diversa decisione.
- In presenza della rinuncia al ricorso e dell’adesione dell’amministrazione, nonché della mancata costituzione del controinteressato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
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