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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10690/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato avanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a imposte dell'anno 2004, deducendone l'illegittima notificazione. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della corretta notificazione della cartella. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulla notificazione della cartella e del procedimento da seguire nei casi di irreperibilità relativa, sostenendo che la raccomandata informativa non sarebbe stata effettivamente ricevuta e che quindi la notifica era nulla; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulla decadenza dalla riscossione e del giudicato interno, assumendo che la pretesa tributaria fosse già estinta per decadenza e che tale accertamento fosse passato in giudicato, non essendo stato impugnato specificamente in appello. La Corte, però, ha ritenuto decisivo il sopravvenuto quadro normativo e il principio delle Sezioni Unite sull'impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata: il contribuente non aveva allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio idoneo a fondare l'interesse ad agire nei casi tassativi previsti dalla nuova disciplina, con conseguente inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello e, decidendo nel merito processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, tenuto conto dello jus superveniens e del recente intervento delle Sezioni Unite. In sostanza, pur avendo esaminato i motivi di ricorso, la Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e ha escluso l'interesse ad agire in difetto di prova del pregiudizio richiesto dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione della cartella di pagamento, ma la decisione non si fonda su tale profilo perché assorbito dal tema dell'interesse ad agire e dell'impugnabilità del ruolo/cartella non notificata.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per il procedimento di notificazione in materia tributaria; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché reputa dirimente la disciplina sopravvenuta sull'impugnazione.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità delle formalità previste nei casi di irreperibilità relativa; il motivo non è accolto perché la decisione è risolta sul piano dell'ammissibilità dell'azione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di legittimità per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza dal termine di avvio della riscossione; la Corte non decide nel merito per l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sul giudicato interno; la Corte non ne fa applicazione decisiva ai fini dell'esito finale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato come norma sul giudicato formale; non è la base della decisione finale.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa mancata riproposizione in appello dell'eccezione di decadenza; non determina l'esito della controversia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato sul giudicato sostanziale; non è la ratio decidendi della pronuncia.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per ribadire il principio iura novit curia e il potere-dovere del giudice di dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti dedotti.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Evocato nella ricostruzione delle Sezioni Unite per ricordare che il ruolo/cartella sono atti impugnabili nel processo tributario nei limiti di legge.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"

    La Corte applica la norma sopravvenuta nel senso che l'impugnazione diretta di ruolo e cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente prova uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla disposizione; in difetto, manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Norma di conversione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973; la Corte ne afferma l'applicabilità ai processi pendenti.

  • L. n. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2021, richiamata quale fonte della disciplina sopravvenuta.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Indicato come una delle ipotesi di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato nella descrizione delle ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 17 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per estendere la disciplina della riscossione anche ai crediti contributivi e previdenziali.

  • art. 18 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato insieme all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 per la riscossione di crediti previdenziali e contributivi.

  • art. 27 L. n. 689/1981

    Richiamato per le sanzioni amministrative pecuniarie, la cui riscossione segue le norme sulle imposte dirette.

  • art. 206 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamato, insieme all'art. 27 L. n. 689/1981, per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di depositare documenti in cassazione al fine di dimostrare l'interesse ad agire sopravvenuto.

  • art. 3 Cost.

    Citato nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    Citato nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    Citato nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    Citato nel riepilogo delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    Citato in relazione al parametro convenzionale e alla decisione delle Sezioni Unite sulla non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel quadro delle questioni di costituzionalità esaminate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel quadro delle questioni di costituzionalità esaminate dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'azione diretta contro il ruolo o la cartella di pagamento invalidamente notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge sopravvenuta; altrimenti difetta l'interesse ad agire.
  • L'estratto di ruolo, in quanto mero elaborato informatico riepilogativo e non atto impositivo, non è autonomamente impugnabile; ciò che può essere oggetto di impugnazione è l'atto sostanziale richiamato, nei limiti di legge.
  • La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 si applica ai giudizi pendenti perché incide su una condizione dell'azione, cioè l'interesse ad agire, che può mutare fino alla decisione.
  • Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti allegati secondo i principi iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti.
  • In cassazione il difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire può essere documentato anche con produzione tardiva nei limiti consentiti, e se il pregiudizio emerge in corso di giudizio può essere fatto valere sino alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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