Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47413/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona (applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., deducendo violazione di legge dovuta all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida prevista dall'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamato il precedente delle Sezioni Unite (n. 21369/2020) che ammette il ricorso per cassazione relativo all'applicazione/omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, la Corte ha constatato che il Tribunale di Cremona non ha applicato alcuna sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 c.d.s. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione, rinviando al Tribunale di Cremona per nuovo giudizio sul punto. Decisione del 20/09/2023.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); contestualizza il procedimento con cui è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Prevede il delitto di atti persecutori (stalking), titolo di reato per cui l'imputata è stata giudicata.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede sanzioni amministrative accessorie, tra cui la sospensione o revoca della patente di guida; la Corte ha ritenuto che, in presenza di condanna che comporti tale sanzione, il giudice deve decidere espressamente sull'applicazione di detta sanzione e la sua omissione è vizio da correggere.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 21369/2020

    «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.»

    Principio che consente il controllo in Cassazione (ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) delle sentenze di patteggiamento quando riguardino l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; base per ritenere ammissibile il ricorso del Procuratore generale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma la cui introduzione è richiamata dalle Sezioni Unite come rilevante per l'ammissione del ricorso di cassazione relativo alle sanzioni amministrative accessorie in sentenze di applicazione della pena.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; secondo il precedente delle Sezioni Unite è invocabile anche per censurare l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • In sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente anche sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; l'omissione può essere impugnata in Cassazione.
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione quando rileva omissioni nell'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, sulla base del principio stabilito dalle Sezioni Unite n. 21369/2020.
  • La Corte di Cassazione, in caso di omissione, può annullare la sentenza limitatamente alla parte relativa alle sanzioni amministrative accessorie e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame del punto.
  • Quando un reato comporta conseguenze amministrative (es. art. 222 c.d.s. per la patente), il giudice del patteggiamento deve valutare e motivare l'applicazione o l'esclusione di tali misure accessorie per evitare l'annullamento e il rinvio.
  • Per chi si trovi nella fase di giudizio con applicazione della pena, è opportuno verificare la presenza di sanzioni accessorie collegate al reato e, se omesse, attivare le vie di impugnazione previste (anche da parte del Pubblico Ministero).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.