Sentenza n. 5090/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 18419/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all'ampliamento di un piano cantinato in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato il diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento di 35,50 mq di superficie utile residenziale e 78 mc di volumetria, realizzato al piano cantinato di un immobile sito in area sottoposta a vincoli paesaggistici. In primo grado ha sostenuto che l'immobile ricadesse all'interno di un piano urbanistico attuativo o di una convenzione di lottizzazione, circostanza che avrebbe integrato la deroga prevista dalla legislazione regionale; che l'intervento, essendo interno e interrato, non avrebbe inciso sull'aspetto esteriore dell'edificio né sull'interesse paesaggistico; e che l'amministrazione non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. In appello ha dedotto, nei confronti della sentenza del TAR, violazione e falsa applicazione della disciplina del terzo condono, omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea applicazione della disciplina paesaggistica e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha inoltre invocato la disciplina sopravvenuta del d.P.R. 31/2017, sostenendone l'applicabilità agli interventi interni non percepibili dall'esterno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Il primo motivo è stato respinto perché il TAR, pur esaminando congiuntamente le censure, aveva individuato una ratio decidendi assorbente: l'intervento, qualificato come ampliamento con creazione di nuova superficie e volumetria, rientra tra gli abusi maggiori non condonabili nelle aree vincolate. La collocazione dell'immobile in un ambito oggetto di convenzione urbanistica non è quindi sufficiente a superare tale preclusione legale, né era necessario svolgere ulteriori accertamenti istruttori. Il secondo motivo è stato respinto perché, nel regime del terzo condono, la condonabilità dipende dal rilievo edilizio oggettivo dell'intervento e non dalla sua concreta percepibilità paesaggistica: l'incremento di superficie utile e volumetria è decisivo anche se l'opera è interna e interrata. Il d.P.R. 31/2017, riguardando il diverso procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica e le ipotesi di esclusione o semplificazione, non è applicabile al condono; inoltre, i presupposti della sanatoria devono essere valutati secondo la disciplina vigente al momento della domanda. Il terzo motivo è stato respinto perché il preavviso di rigetto era stato comunicato e le osservazioni erano state valutate, anche se non analiticamente confutate. In ogni caso, il diniego aveva natura vincolata e si fondava su una ragione ostativa assorbente, sicché, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l'eventuale carenza delle garanzie partecipative non avrebbe potuto determinare l'illegittimità dell'atto, essendo evidente che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Disciplina il terzo condono edilizio, caratterizzato da natura eccezionale e restrittiva, soprattutto per gli immobili sottoposti a vincoli.
art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Esclude dalla sanatoria, nelle aree vincolate, gli abusi maggiori riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3, anche quando il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004
Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici consente il condono soltanto per gli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6; non consente di superare la preclusione relativa agli ampliamenti con nuova superficie e volumetria.
art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Lazio 12/2004
È stata invocata dall'appellante per ricondurre l'intervento alla ristrutturazione edilizia interna alla sagoma originaria, ma non è stata ritenuta idonea a superare la preclusione derivante dall'incremento oggettivo di superficie e volumetria.
artt. 32 e 33 l. 47/1985
Richiamati nell'ambito della disciplina delle opere abusive e dei vincoli, senza che il giudice ne abbia svolto una distinta applicazione rispetto alla disciplina speciale del terzo condono.
artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004
Richiamati dall'appellante in relazione all'autorizzazione paesaggistica e alle opere non soggette ad autorizzazione; il giudice ha distinto tale disciplina dal procedimento speciale di condono edilizio.
art. 2 e allegato A d.P.R. 31/2017
La disciplina delle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica o soggette a procedimento semplificato non si applica retroattivamente ai presupposti del condono edilizio.
art. 17, comma 2, d.P.R. 31/2017
Invocato dall'appellante per sostenere l'efficacia retroattiva delle esclusioni dall'autorizzazione paesaggistica, ma ritenuto non pertinente al diverso procedimento di condono.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni al preavviso di rigetto risultavano presentate e valutate; comunque, l'eventuale insufficiente confutazione non incide sull'atto vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità del provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, per gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, sono condonabili soltanto gli abusi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6; gli ampliamenti che comportano nuova superficie utile e volumetria rientrano tra gli abusi maggiori non sanabili, anche se l'area è inclusa in un piano urbanistico attuativo o in una convenzione di lottizzazione.
- Ai fini della condonabilità nel regime speciale del terzo condono, rileva il dato edilizio oggettivo dell'intervento, in particolare l'incremento di superficie e volumetria, e non la sua concreta percepibilità dall'esterno o la sua localizzazione interna o interrata.
- La disciplina sopravvenuta relativa alle opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica ordinaria non modifica retroattivamente i presupposti del condono edilizio, che devono essere valutati in base alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
- Quando il diniego di condono è fondato su una preclusione legale vincolante e assorbente, l'amministrazione non deve svolgere ulteriori accertamenti privi di rilevanza ai fini della decisione, né la mancata analitica confutazione delle osservazioni procedimentali determina l'illegittimità dell'atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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