Cassazione Penale, Sentenza n. 46502/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, convocato come testimone, non si e' presentato davanti all'autorita' giudiziaria e ha inviato una missiva opponendo il segreto professionale per le attivita' giudiziali e stragiudiziali svolte a favore degli imputati. Il Tribunale aveva emesso un ordine di accompagnamento coattivo per costringerne la comparizione. Con il ricorso l'avvocato Massucci ha denunciato violazione di garanzie costituzionali (artt. 13, 111 Cost.), violazione di norme deontologiche (artt. 13, 28, 51 del codice di deontologia professionale) e dell'art. 200 del codice di procedura penale, nonche' carenza di motivazione e mancati accertamenti previsti dall'art. 200, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: secondo il giudice l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen. non riconosce al testimone la facolta' di impugnare il provvedimento. Sul merito il giudice ha inoltre ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate: il Tribunale ha agito nell'ambito delle norme procedurali previste (artt. 132 e 133 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 194 e ss.) e il testimone non puo' sottrarsi preventivamente alla comparizione opponendo il segreto professionale. La decisione ha confermato che, nella sede giudiziale e in presenza del giudice, il testimone puo' opporre il segreto professionale e il giudice potra' valutare l'infondatezza della dichiarazione e adottare i provvedimenti dell'art. 200, comma 2, cod. proc. pen.; il rifiuto ingiustificato di comparire legittima l'ordine di accompagnamento coattivo. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
Citato dal ricorrente come riferimento alla liberta' personale; il giudice non ha ritenuto che l'ordine di accompagnamento coattivo configuri una lesione illegittima della liberta' personale, essendo previsto e delimitato dalle norme processuali.
Costituzione, art. 111, comma 7
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; il giudice ha ritenuto che le garanzie processuali siano state rispettate e che la procedura seguita dal Tribunale rientri nei poteri previsti dalla legge.
Codice deontologia forense, artt. 13, 28, 51
Richiamati dal ricorrente per tutelare il segreto professionale; il giudice ha osservato che il segreto professionale va dedotto e valutato in sede di comparizione davanti al giudice e non puo' essere opposto preventivamente per sottrarsi alla comparizione.
Codice di procedura penale, art. 200, comma 2
L'articolo disciplina i provvedimenti del giudice quando il testimone oppone il segreto professionale: il giudice puo' ordinare di deporre se la dichiarazione di astensione risulta infondata o disporre accertamenti. Il giudice ha richiamato questa procedura e ha affermato che tali accertamenti e valutazioni devono avvenire in sede di comparizione, non preventivamente.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 3
Il giudice ha interpretato il principio di tassativita' delle impugnazioni in senso soggettivo: il testimone non rientra tra i soggetti legittimati a proporre l'impugnazione prevista dall'articolo, con conseguente inammissibilita' del ricorso.
Codice di procedura penale, artt. 132 e 133
Richiamati per la disciplina del dovere di comparizione del testimone e dei relativi poteri del giudice nell'ambito dell'assunzione della testimonianza; il giudice ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato la procedura prevista da queste norme.
Codice di procedura penale, artt. 194 e ss.
Norme dedicate alla testimonianza; il giudice ha delineato che il testimone e' obbligato a presentarsi, puo' opporre il segreto soltanto in udienza, e che il giudice deve poi valutare e adottare i provvedimenti previsti dalle norme successive.
Massime di principio
- Un testimone non puo' sottrarsi preventivamente alla comparizione opponendo il segreto professionale: la riserva sul segreto deve essere formulata in udienza, davanti al giudice, che valutera' la fondatezza.
- Se il testimone oppone ingiustificatamente il rifiuto di comparire, il giudice puo' disporre misure coercitive, incluso l'ordine di accompagnamento coattivo.
- L'opposizione del segreto professionale non equivale automaticamente a esonero dalla comparizione: se ritenuta fondata il testimone puo' essere esonerato dal rendere dichiarazione, ma non dalla presenza.
- La procedura e i poteri del giudice in materia di testimonianza sono disciplinati in modo formale dagli artt. 132, 133, 194 e 200 cod. proc. pen.; eventuali accertamenti sull'attendibilita' della dichiarazione di segretezza devono svolgersi in udienza.
- Il testimone non gode, in generale, della legittimazione soggettiva a proporre l'impugnazione prevista per le parti processuali: alcune impugnazioni sono tassative e riservate a soggetti specifici per legge.
- In situazioni analoghe e' opportuno presentarsi in udienza, opporre il segreto davanti al giudice e chiedere che siano adottati gli accertamenti o provvedimenti previsti dalla legge, per evitare provvedimenti coercitivi e sanzioni.
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