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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2630 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Aipa S.p.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia che aveva escluso l'obbligo di pagamento dell'imposta sulla pubblicità relativa a 45 manufatti installati presso un locale situato all'interno di un centro commerciale. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che il centro commerciale costituisse un luogo aperto al pubblico e che, pertanto, fosse integrato il presupposto impositivo. Ha inoltre richiamato un asserito travisamento dei fatti e un errore su un punto decisivo della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sul travisamento dei fatti e sul vizio di motivazione non erano state adeguatamente sviluppate e che l'unica censura effettiva riguardava la qualificazione del centro commerciale come luogo aperto al pubblico. Tuttavia, la sentenza impugnata si fondava anche su un'autonoma motivazione: i cartelli indicavano soltanto i prodotti venduti e le relative offerte, senza contenere pubblicità esterna, con conseguente applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507 del 1993. Poiché Aipa non aveva impugnato specificamente tale autonoma ratio decidendi, il ricorso non poteva essere esaminato. Aipa è stata inoltre condannata a rifondere a C. P. S.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    La norma individua il presupposto dell'imposta sulla pubblicità. La ricorrente sosteneva che l'esposizione in un centro commerciale, ritenuto luogo aperto al pubblico, fosse sufficiente a integrare tale presupposto.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lett. a)

    Prevede un'esenzione applicabile, secondo la CTR e la Corte di cassazione, ai cartelli che si limitano a indicare i prodotti venduti e le relative offerte, senza svolgere pubblicità esterna.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1-bis

    Disciplina una distinta ipotesi di esenzione per le insegne di esercizio di superficie inferiore a 5 metri quadrati. Nel caso concreto tale questione era stata prospettata dalla società, ma la CTR aveva escluso che i manufatti fossero qualificabili come insegne di esercizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente la violazione di legge o il fatto decisivo oggetto di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo il testo applicabile ratione temporis. Nel caso concreto la censura motivazionale non era stata adeguatamente specificata.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Il travisamento dei fatti, inteso come errore percettivo o revocatorio, non costituisce di regola motivo di ricorso per cassazione, ma può integrare un motivo di revocazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico; se anche una sola rimane intatta, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della decisione.
  • La qualificazione di un luogo come aperto al pubblico non comporta automaticamente l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità: occorre verificare anche il contenuto e la funzione concreta dei messaggi esposti.
  • I cartelli che si limitano a indicare prodotti, prezzi o offerte del medesimo esercizio possono rientrare nell'esenzione prevista per le indicazioni meramente informative, purché non svolgano una funzione autonoma di pubblicità esterna.
  • Il ricorso per cassazione non è una nuova valutazione dei fatti: contestazioni relative alla ricostruzione fattuale devono essere formulate nei limiti propri del giudizio di legittimità e con l'indicazione precisa del vizio dedotto.
  • Per valutare l'imponibilità di un manufatto pubblicitario occorre distinguere tra pubblicità esterna, indicazione informativa dei prodotti e insegna di esercizio, verificando per ciascuna categoria i requisiti e le eventuali esenzioni applicabili.

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