Corte di giustizia, Sentenza C-278/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019. — Manuel Jorge Sequeira Mesquita contro Fazenda Pública. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzione – Articolo 13, parte B, lettera b) – Affitto e locazione di beni immobili – Nozione – Contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto. — Causa C-278/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la nozione di affitto o locazione di beni immobili, ai fini dell’esenzione IVA, è autonoma e va interpretata in modo uniforme nell’Unione. Un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di vigneti rientra nell’esenzione quando si limita alla messa a disposizione dei terreni per un periodo determinato, dietro canone, senza servizi ulteriori di natura commerciale. La durata annuale con rinnovo automatico non è di per sé incompatibile con la nozione di locazione, e il fatto che il cessionario utilizzi il bene per un’attività commerciale o agricola non esclude l’esenzione.
Esenzione IVA per la cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto: qualificazione come affitto o locazione di beni immobili.
La questione giuridica
Se l’esenzione dall’IVA per l’affitto e la locazione di beni immobili, prevista dall’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, si applichi a un contratto avente ad oggetto la cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici costituiti da vigneti, stipulato per un anno, automaticamente rinnovabile e con canone annuale, in favore di una società operante nel settore viticolo.
Principio di diritto
L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA per l’affitto e la locazione di beni immobili si applica a un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto, stipulato per un anno, rinnovabile automaticamente e con canone annuale, quando l’operazione consiste sostanzialmente nella messa a disposizione dei terreni per un periodo convenuto, dietro corrispettivo, senza ulteriori prestazioni commerciali accessorie tali da snaturarne il carattere passivo di locazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 2
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 5, paragrafo 8
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettera b)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera l)
- Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 2
- Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), articolo 9, punto 30
Esenzione IVA per la cessione dello sfruttamento agricolo di vigneti
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in materia di IVA. Il giudice UE è chiamato a stabilire se un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto, concluso per un anno con rinnovo automatico e corrispettivo annuale, rientri nell’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento principale oppone Manuel Jorge Sequeira Mesquita, amministratore dell’eredità del sig. Adelino Gonçalves Mesquita, alla Fazenda Pública. Il contratto con la Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça aveva ad oggetto la cessione dello sfruttamento agricolo di terreni di proprietà del de cuius adibiti a vigneto. A seguito di controllo fiscale relativo al 2002, l’amministrazione aveva ritenuto l’operazione soggetta a IVA e notificato avvisi di accertamento per EUR 107527,10 oltre interessi.
Quadro normativo rilevante
La Corte si è fondata sull’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE, che esenta dall’IVA l’affitto e la locazione di beni immobili, con alcune eccezioni tassative. È stato ricordato che la direttiva 2006/112/CE ha ripreso, sostanzialmente invariato, il contenuto di tale disposizione all’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, ma quest’ultima non era ancora applicabile ratione temporis ai fatti.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la nozione di affitto o locazione di beni immobili comprenda un contratto avente a oggetto la cessione dello sfruttamento agricolo di vigneti a favore di un’impresa vitivinicola, stipulato per un anno, rinnovabile automaticamente, con pagamento del canone alla fine di ciascun anno.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che le esenzioni dell’articolo 13 della sesta direttiva sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e vanno interpretate restrittivamente, pur avendo una portata non necessariamente coincidente con quella dei diritti nazionali. La locazione immobiliare consiste nel diritto conferito dal proprietario al locatario, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, di occupare il bene come se ne fosse proprietario ed escludere i terzi dal suo godimento.
La Corte ha ribadito che il motivo dell’esenzione risiede nel carattere normalmente passivo della locazione di beni immobili, da distinguere dalle attività che comportano prestazioni attive o commerciali ulteriori. Non conta, di per sé, l’uso commerciale che il locatario faccia del bene: ciò che rileva è la natura dell’operazione posta in essere dal proprietario.
Nel caso concreto, i vigneti e i fondi rustici sono stati considerati beni immobili, salva verifica del giudice nazionale sulla concreta sussistenza di tale qualificazione. Il contratto esaminato appariva, inoltre, come una mera messa a disposizione dei terreni per un anno, rinnovabile automaticamente, dietro canone, senza che risultassero prestazioni accessorie di natura commerciale o industriale da parte del proprietario.
La Corte ha escluso che la durata annuale e il rinnovo automatico ostassero alla qualificazione come locazione. Ha altresì respinto gli argomenti del governo portoghese secondo cui il cessionario non avrebbe avuto tutti i diritti del proprietario o il contratto comporterebbe il trasferimento di un’universalità di beni: la cessione non costituiva trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva, e l’eventuale compresenza di beni o diritti immateriali non toglieva che la prestazione principale fosse la messa a disposizione dei fondi rustici.
Infine, la Corte ha osservato che l’operazione non rientrava nelle esclusioni espressamente previste dalla disposizione, né risultava invocata una specifica esclusione nazionale applicabile.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che l’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA per l’affitto e la locazione di beni immobili si applica a un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto, stipulato per un anno, soggetto a rinnovo automatico e con corrispettivo annuale.
Principi utili per la pratica
La sentenza conferma che:
- la nozione di locazione immobiliare in materia IVA è autonoma e unionale;
- il carattere agricolo o commerciale dell’attività del locatario non esclude di per sé l’esenzione;
- occorre verificare se l’operazione sia sostanzialmente una messa a disposizione passiva del bene;
- la presenza di durata limitata e rinnovo automatico non è incompatibile con l’esenzione;
- eventuali beni o diritti accessori non impediscono l’esenzione se la prestazione principale resta la locazione del bene immobile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-388/17
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-567/17
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-579/17
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-465/16
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-466/16
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-9/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →