Cassazione Penale, Sentenza n. 34763/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte del Tribunale di Busto Arsizio, della condanna per il delitto di lesioni personali inflitta a Celerino. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di querela per essere stata presentata da soggetto diverso dalla querelante senza procura speciale; (2) errato rigetto della causa di non procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (particolare tenuità del fatto) e mancata valutazione della volontà di opposizione della parte offesa; (3) censura della valutazione delle prove e prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sulla questione della querela la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede procura speciale per essere presentata da altro soggetto. Il secondo motivo è stato respinto sulla base del principio per cui, nel giudizio davanti al giudice di pace, la volontà di opposizione alla dichiarazione di particolare tenuità è implicita quando la parte offesa si costituisce parte civile e chiede il risarcimento dei danni mediante procuratore speciale. Il terzo motivo, volto a rimettere in discussione la valutazione probatoria, è inammissibile in questa sede per il divieto di sindacare in cassazione il vizio della motivazione nelle sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace (artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
La norma sulla non procedibilità per particolare tenuità del fatto è stata interpretata nel senso che, davanti al giudice di pace, la volontà della parte offesa di opporsi alla dichiarazione di tenuità è implicita se la parte si costituisce parte civile e chiede risarcimento mediante procuratore speciale.
artt. 606, comma 2-bis, c.p.p.
Il divieto di proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace: le censure sulla valutazione delle prove non sono esaminabili in cassazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Norma collegata al limite di sindacabilità in cassazione delle sentenze di appello per giudizi di competenza del giudice di pace; conferma l'impossibilità di impugnare in cassazione la motivazione probatoria in tali casi.
Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013; Sez. 2, n. 6342 del 18/12/2014)
La giurisprudenza ha affermato che la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di un soggetto diverso dal querelante e non necessita di procura speciale.
Massime di principio
- Una querela sottoscritta e con la firma autenticata dal difensore è valida anche se materialmente presentata da terzi senza procura speciale.
- Nel procedimento davanti al giudice di pace, la costituzione di parte civile e la richiesta di risarcimento tramite procuratore speciale implicano la volontà dell'offeso di opporsi alla declaratoria di particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
- In cassazione non è consentito sindacare la motivazione probatoria delle sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace (limite previsto dagli artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000): le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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