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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1364 del 13 giugno 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 27 giugno2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che si riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione il 27 giugno 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e al relativo beneficio di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il titolo giudiziale era stato notificato in copia conforme e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. L'Amministrazione non si è costituita e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario aveva efficacia di giudicato e che, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento né fornito giustificazioni per l'inerzia. Ha ordinato al Ministero e all'Ufficio Scolastico Regionale di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, procedendo al pagamento delle somme dovute. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, restando limitato alla stretta esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La comprovata formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario consente di azionare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora richiesta dalla parte non è stata riconosciuta, in applicazione della giurisprudenza della Sezione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • Il giudizio di ottemperanza deve essere limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al titolo giudiziale.
  • Quando il titolo esecutivo avente a oggetto somme di denaro è stato notificato alla pubblica amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di integrale esecuzione del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola all'eventuale protrazione dell'inadempimento oltre il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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