Cassazione Penale, Ordinanza n. 15567/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo un unico motivo di manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado mediante argomentazioni incomplete, scarsamente coerenti e sostanzialmente adesive alla sentenza appellata, senza rispondere specificamente alle doglianze formulate in appello e senza fornire un adeguato supporto motivazionale alla conferma della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano del tutto generici, assertivi e privi di specificità, non accompagnati da una critica analitica delle ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era logica, congrua e corretta in diritto, quindi immune da vizi di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali comporta anche quella alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 125 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel giudizio sulla tenuta della motivazione, quale parametro di correttezza e completezza dell'argomentazione decisoria.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
È evocata per escludere che possa ritenersi assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure meramente assertive o generiche, prive di specificità e non corredate da una critica analitica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di manifesta illogicità della motivazione non è sufficiente se non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni effettivamente spese dal giudice di merito e con i passaggi decisivi della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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