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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32801/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. Il primo motivo contestava la motivazione posta a fondamento della responsabilità, ma riproponeva doglianze di fatto già dedotte in appello e respinte dalla corte territoriale, chiedendo una diversa ricostruzione e valutazione degli elementi probatori. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la Corte d'appello avesse motivato il diniego richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi. Il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 533 c.p.p., ma risultava generico e indeterminato, poiché non indicava gli specifici elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi formulati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata; la valutazione degli elementi di fatto spetta in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione è stata ritenuta priva di vizi logici e giuridici. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito e manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche mediante il richiamo agli elementi personali e fattuali ritenuti rilevanti, senza necessità di esaminare ogni elemento dedotto. Il terzo motivo è stato ritenuto generico per violazione dei requisiti di specificità dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa alla falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato, in combinato disposto con l'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla falsità materiale commessa dal privato.

  • art. 533 c.p.p.

    La relativa censura è stata dichiarata generica, non essendo stati indicati gli elementi posti a fondamento della violazione denunciata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La disposizione è stata applicata nel senso che il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni della censura; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo generico.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito chiedere una rilettura degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione alternativi a quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia esente da vizi logici e giuridici.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice che nega le circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • È generico e inammissibile il motivo di impugnazione che denunci la violazione di una norma senza indicare gli specifici elementi della decisione posti a fondamento della censura, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale

Testo integrale

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