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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00241/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un imprenditore individuale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti in esecuzione di un incarico conferito dal de cuius con scrittura privata del 17 giugno 1983. In primo grado l'opposizione degli eredi era stata solo parzialmente accolta, con revoca del decreto e condanna al pagamento di una somma inferiore. In appello principale l'imprenditore lamentava il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; in appello incidentale gli eredi contestavano integralmente il credito. La Corte d'appello ha ritenuto non dimostrata l'autenticità della scrittura privata prodotta solo in copia fotostatica, perché l'originale non era stato depositato e la scrittura di comparazione era stata anch'essa disconosciuta. Ha inoltre ritenuto non utilizzabile la prova testimoniale perché non specificamente riproposta in appello. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sul procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta e la mancata ammissione della prova testimoniale, sostenendo che l'istanza istruttoria doveva ritenersi implicitamente reiterata e che non vi fosse ragione di riproporla in appello, dato che il suo gravame era limitato al quantum. Ha anche contestato l'assorbimento della censura sulla rivalutazione monetaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile o comunque manifestamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato che, nel procedimento di verificazione, una scrittura può essere usata come termine di comparazione solo se certa nella sua provenienza, quindi riconosciuta espressamente o tacitamente; una scrittura a sua volta disconosciuta non è idonea allo scopo. Ha inoltre ribadito che, dopo il disconoscimento di una fotocopia di scrittura privata, chi intende avvalersene deve produrre l'originale o spiegare perché non ne sia in possesso, e che la richiesta istruttoria rigettata in primo grado deve essere specificamente riproposta in appello, al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni. La produzione dell'originale della missiva in cassazione è stata dichiarata inammissibile perché tardiva e in violazione dell'art. 372 c.p.c. Sono state poi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'attestazione per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • artt. 216 e seguenti c.p.c.

    disciplinano il subprocedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta

  • art. 215, secondo comma, c.p.c.

    il disconoscimento della sottoscrizione è ammissibile anche quando la scrittura è prodotta in copia fotostatica

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    ai fini della scrittura di comparazione rileva non il mancato disconoscimento formale, ma il riconoscimento espresso o tacito della provenienza

  • artt. 2721 e 2724 c.c.

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla prova testimoniale e alla disciplina delle prove testimoniali

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prova testimoniale

  • art. 372 c.p.c.

    preclude il deposito in cassazione dell'originale della missiva, prodotto tardivamente

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura camerale definita in conformità alla proposta del Presidente di Sezione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma applicata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicata per la condanna per responsabilità aggravata e per la somma in favore della cassa delle ammende in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, la scrittura di comparazione deve avere provenienza certa dalla parte contro la quale viene utilizzata; la certezza richiede un riconoscimento espresso o tacito, non essendo sufficiente la mera assenza di disconoscimento formale.
  • Se una scrittura privata è prodotta in fotocopia e viene disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve produrre l'originale oppure indicare le ragioni della sua indisponibilità; in difetto, il documento non può fondare la verificazione.
  • La parte che intenda mantenere in appello una richiesta istruttoria rigettata in primo grado deve riproporla in modo specifico nel giudizio di secondo grado, al più tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti precedenti non basta.
  • La mancata specifica riproposizione in appello delle istanze istruttorie comporta il loro abbandono, salvo che dagli atti emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi.
  • In cassazione non è ammissibile il deposito di documenti nuovi fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c., neppure quando siano invocati per sostenere censure su accertamenti compiuti dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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