Cassazione Penale, Sentenza n. 38679/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna le due assoluzioni pronunciate dal G.U.P. e confermate dalla Corte d'appello di Perugia per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio (fatti del 21/5/2019 e del 3/4/2019). Contesta in particolare: (i) l'applicazione da parte dei giudici di merito della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il fatto del 21/5/2019 e la valutazione sul profilo dell'abitualità; (ii) la decisione di escludere l'esistenza del segreto d'ufficio in relazione all'esposto inserito nel protocollo riservato del C.S.M. e la conclusione che la rivelazione del 3/4/2019 fosse inoffensiva. Sostiene che, alla luce del Regolamento interno del C.S.M. (artt. 7, 31 e ss., art. 34 e della risoluzione del 23/11/2016), l'atto iscritti in protocollo riservato e nel registro di passaggio era già soggetto a segretezza nei confronti di terzi e che la comunicazione a soggetto estraneo (L. Palamara) poteva agevolare iniziative idonee a condizionare il Comitato di Presidenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (art. 131-bis) ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'abitualità: la causa ostativa dell'abitualità richiede l'esistenza di altri reati della stessa indole in misura tale da configurare delinquenza abituale o plurime condotte riconducibili a una fattispecie; tale presupposto non sussiste nel caso concreto. Sul secondo motivo (segreto e offensività) ha osservato che, pur condividendo che una lettura sistematica del Regolamento del C.S.M. e della risoluzione del 23/11/2016 può legittimare l'esistenza di una forma di segretezza anche prima della formale "segretazione", la censura del ricorrente si risolve in un apprezzamento di merito sulla offensività della condotta: i giudici di merito hanno fatto una valutazione fattuale e proporzionata secondo cui la comunicazione telefonica del 4/4/2019 conteneva informazioni generiche note o conoscibili da Palamara e non idonee a compromettere concretamente il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Tale valutazione di merito non è stata ritenuta violabile con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione nelle forme proposte. Conseguentemente le assoluzioni restano efficaci e il ricorso viene respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis codice penale
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte richiama l'interpretazione che l'abitualità, idonea a escludere la non punibilità, richiede la presenza di almeno altri reati della stessa indole o condotte plurime strutturalmente riconducibili a una fattispecie.
art. 608, comma 1-bis codice di procedura penale
Limita i motivi di ricorso contro doppia conforme sentenza di proscioglimento; il ricorso può proporre solo i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c). La Corte ne richiama l'effetto di filtro di ammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c) codice di procedura penale
Elenca i motivi di ricorso ammissibili contro sentenze di merito in presenza di doppia conformità; la Corte verifica che i motivi proposti rientrino in tali ipotesi e valuta la loro fondatezza.
Regolamento interno del C.S.M., artt. 7, 31, 32, 33, 34
Il Regolamento disciplina l'accesso agli atti, la competenza del Comitato di Presidenza e l'istituto della segretazione. La Corte riconosce che una lettura sistematica degli artt. 31 e ss., unitamente all'art. 34, e della disciplina sul protocollo riservato può far sorgere una forma di segretezza anche prima di una formale 'segretazione', soprattutto rispetto a soggetti esterni; tuttavia l'esistenza del segreto deve essere valutata in relazione a indici normativi e al caso concreto.
Risoluzione del 23 novembre 2016 (protocollo riservato e registro di passaggio)
Risoluzione del 23/11/2016
Stabilisce la prassi e le misure di trattamento degli atti inseriti nel protocollo riservato e nel registro di passaggio; la Corte ritiene che tale risoluzione sia coerente con l'idea che la riservatezza/segretezza possa operare già nella prima fase di ricezione degli atti.
Massime di principio
- Per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è necessario non solo che l'informazione fosse effettivamente "segreta" rispetto al destinatario al momento della comunicazione, ma anche che la rivelazione fosse idonea a produrre un nocumento concreto o un pericolo per il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione; informazioni già note al destinatario o di contenuto banale/futile generalmente non integrano reato.
- La qualificazione di un atto come "segreto" può derivare da una lettura sistematica delle norme interne (regolamento, risoluzioni e prassi di protocollo riservato): l'iscrizione nel protocollo riservato o nel registro di passaggio è un indizio rilevante della necessità di riservatezza e, almeno verso l'esterno, di segretezza.
- La valutazione sulla offensività della condotta è essenzialmente valutazione di merito (fatto e nesso di danno potenziale) e difficilmente è rimproverabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata dai giudici di merito.
- L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis non può essere esclusa in ragione di una presunta "abitualità" senza provare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (reiterazione di reati della stessa indole o condotte plurime chiaramente riconducibili a un'abitualità).
- In presenza di doppia conforme sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione è fortemente limitato nei motivi: chi impugna deve centrare i vizi entro l'elenco tassativo dell'art. 606 c.p.p., altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38465/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38466/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38468/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38469/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38471/2023 del 21/09/2023
- Sentenza penale · 21 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38472/2023 del 21/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →