Risoluzione n. 89 del 8/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene non imponibili IVA le somme corrisposte dalla Cassa Conguaglio alla società distributrice a titolo di premio per il miglioramento della continuità e qualità del servizio, qualificandole come mere erogazioni di denaro e non come corrispettivi di una prestazione. Resta invece imponibile l’eventuale premio gestito autonomamente e riferito a un servizio specifico reso.
Esclusione IVA dei premi/contributi della Cassa Conguaglio per la qualità del servizio elettrico
Esclusione IVA dei premi della Cassa Conguaglio per la qualità del servizio elettrico
Il documento esamina la tassazione IVA dei contributi/premi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a una società distributrice di energia elettrica, nell’ambito di una verifica della Guardia di Finanza. La questione centrale è se tali somme costituiscano corrispettivi di prestazioni di servizi oppure mere movimentazioni finanziarie escluse dal campo IVA.
Contesto della verifica e posizione dei verbalizzanti
Nel corso di una verifica generale nei confronti di Alfa S.p.A., la Guardia di Finanza ha contestato il mancato assoggettamento ad IVA dei premi in denaro corrisposti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. La società aveva contabilizzato tali somme come cessioni di denaro non correlate ad alcuna prestazione di servizio, ritenendole escluse dall’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I verbalizzanti hanno sostenuto invece che i premi dovessero essere assoggettati ad IVA perché collegati a un rapporto sinallagmatico con le prestazioni rese verso gli utenti del servizio. In particolare, hanno valorizzato che:
- le somme sono connesse al raggiungimento di livelli adeguati di qualità del servizio, in attuazione della legge n. 481 del 1995;
- la continuità del servizio costituirebbe una prestazione aggiuntiva di natura qualitativa rispetto alla normale distribuzione di energia elettrica;
- gli importi sono erogati al verificarsi di condizioni contrattuali e regolatorie definite dall’Autorità, legate ai livelli di continuità effettivamente conseguiti;
- per le imprese distributrici esistono obblighi specifici sulla continuità del servizio, accompagnati da incentivi in caso di superamento degli standard e penalità in caso contrario.
Tesi contraria e argomentazioni difensive
Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza non ha condiviso l’impostazione dei verbalizzanti e ha chiesto il parere della Direzione Regionale. La tesi contraria si fonda su tre elementi principali:
- la natura di ente pubblico non commerciale sia dell’Autorità per l’Energia Elettrica sia della Cassa Conguaglio, entrambe operanti per scopi istituzionali e di efficienza del servizio pubblico;
- l’assenza di un rapporto sinallagmatico, poiché il raggiungimento o superamento degli standard qualitativi non sarebbe collegato a un incremento delle vendite o del numero di clienti;
- la presenza di una prassi amministrativa consolidata che esclude l’IVA sulle erogazioni della Cassa Conguaglio alle imprese elettriche, richiamando le risoluzioni n. 362364 del 23 febbraio 1977 e n. 40 dell’11 febbraio 2002.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricostruisce il sistema come un meccanismo di regolazione dei flussi finanziari finalizzato al perseguimento di obiettivi generali. La Cassa Conguaglio viene descritta come un organismo neutrale che opera quale fondo di compensazione per la gestione di sovrapprezzi, quote di prezzo, contribuzioni tariffarie e altri corrispettivi unitari applicati all’energia elettrica fornita ai clienti finali.
Ogni componente tariffaria ha una specifica finalità e comporta l’istituzione di distinti conti di gestione. Le risorse che affluiscono alla Cassa devono essere gestite separatamente in base alla loro provenienza e destinazione.
Tra i conti richiamati vi è il “Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio”, alimentato dai versamenti bimestrali degli esercenti il servizio di trasporto e da eventuali penalità determinate dall’Autorità per recuperi negativi di continuità del servizio.
La componente tariffaria UC6, relativa alla copertura degli oneri per la qualità del servizio, viene incassata dalle società di distribuzione con applicazione dell’IVA e successivamente riversata alla Cassa senza IVA, come semplice movimentazione di denaro. La Cassa, al termine dell’esame dei conti annuali, riconosce costi alle imprese che abbiano raggiunto gli obiettivi qualitativi prefissati oppure applica penalità in caso di mancato rispetto della continuità del servizio.
Principio interpretativo applicato
L’Agenzia richiama un orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria secondo cui non rilevano ai fini IVA le somme che costituiscono mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, e non il corrispettivo di una prestazione di servizi o di un obbligo di fare, non fare o permettere. Viene richiamata in particolare la risoluzione n. 183 dell’11 giugno 2002.
In questa prospettiva, le somme erogate dalla Cassa a titolo di premio, soltanto al verificarsi delle condizioni stabilite dall’Autorità in termini di recupero di continuità del servizio e di miglioramento della qualità, non assumono natura di corrispettivo imponibile IVA. L’obiettivo del miglioramento del livello qualitativo del servizio di erogazione dell’energia elettrica è considerato, di per sé, finalizzato alla tutela generale dell’utenza.
Richiamo della prassi precedente
Il documento valorizza espressamente due precedenti:
- la risoluzione n. 40 del 2002, che aveva già affermato la natura di mera movimentazione finanziaria degli introiti e delle successive erogazioni della Cassa Conguaglio, con esclusione dal campo di applicazione dell’IVA;
- la risoluzione ministeriale n. 362364 del 1977, secondo cui gli introiti della Cassa e le erogazioni agli aventi diritto rappresentano mezzi di perequazione finanziaria e non sono soggetti ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Conclusione e precisazione finale
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che le somme corrisposte dalla Cassa Conguaglio alla società Alfa S.p.A. a titolo di premio costituiscano erogazioni di denaro escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, in quanto finalizzate a obiettivi generali e non riconducibili a un corrispettivo per una prestazione specifica.
Resta però fermo che, se il premio fosse gestito autonomamente e si configurasse come corrispettivo di un servizio specifico reso, e non come componente del corrispettivo riscosso dall’utente e poi riversato alla Cassa per redistribuzione, esso dovrebbe essere assoggettato ad IVA.
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica prevista dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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