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Risoluzione

Risoluzione n. 84 del 7/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esclude che un consorzio di proprietari possa beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per i lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica, poiché non si tratta di interventi su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’art. 1117 c.c. Resta invece richiamata l’aliquota IVA agevolata del 10% per le opere di urbanizzazione primaria.

Detrazione IRPEF 36% per lavori di collettamento rete fognaria e idrica

Detrazione IRPEF 36% e lavori di collettamento rete fognaria e idrica

La risoluzione esamina la possibilità per un consorzio di proprietari di immobili residenziali di ottenere la detrazione IRPEF del 36% prevista dalla legge n. 449/1997 per alcuni lavori di urbanizzazione interna alla lottizzazione. L’Agenzia conclude negativamente, ritenendo che i lavori non rientrino tra gli interventi agevolabili su parti comuni di edifici residenziali.

Quesito presentato dal consorzio

Il Consorzio "ALFA", cui aderiscono obbligatoriamente 325 consorziati proprietari di unità immobiliari site in una lottizzazione residenziale, gestisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dell’area. L’assemblea ha deliberato la realizzazione di lavori di:

  • collettamento della rete fognaria;
  • sistemazione della rete idrica.

L’intervento è finalizzato a superare l’attuale sistema di smaltimento delle acque reflue, convogliandole nel collettore pubblico, distante circa un chilometro. Il consorzio chiede se i singoli consorziati possano beneficiare, in relazione alle rispettive quote di spesa, della detrazione IRPEF del 36% prevista dalla legge n. 449/1997 e successive modificazioni.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la disciplina dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui è possibile detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute per:

  • la ristrutturazione di case di abitazione;
  • la ristrutturazione di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Gli interventi agevolati devono riguardare:

  • le lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117, n. 1, c.c.;
  • le lettere b), c), d) del medesimo art. 31, se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.

La normativa agevolativa rinvia quindi, per l’individuazione delle parti comuni, alla disciplina del condominio di cui all’art. 1117, n. 1, c.c.

Modalità applicative e ruolo del condominio

Viene inoltre richiamato il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, che disciplina le modalità da osservare per fruire dell’agevolazione sia per gli interventi sulle singole unità immobiliari sia per quelli sulle parti comuni. In quest’ultima ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino entro il limite della quota a lui imputabile.

Valutazione sulla natura del consorzio

L’Agenzia osserva che i consorzi tra proprietari di immobili costituiscono figure atipiche nell’ordinamento e, secondo la giurisprudenza richiamata, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute. Essi sono quindi disciplinati:

  • dagli accordi degli associati, cioè dall’atto costitutivo e dallo statuto;
  • in mancanza di pattuizioni specifiche, dalle norme sulle associazioni non riconosciute.

La possibilità di assimilare tali consorzi ai condomini dipende dunque dalla disciplina contrattuale contenuta nell’atto costitutivo e nello statuto.

Nel caso esaminato, il Consorzio ALFA risulta costituito per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere dell’intera lottizzazione, dei servizi comuni connessi alle proprietà consorziate e di altre esigenze di comune utilità. Dallo statuto e dall’atto costitutivo emerge, secondo l’Agenzia, una prevalenza della funzione dinamica e organizzativa dell’ente rispetto a una struttura reale assimilabile al condominio. Inoltre, la disciplina condominiale non viene mai richiamata.

Esclusione della detrazione IRPEF

Alla luce di tali elementi, l’Agenzia ritiene che non sussistano i presupposti per applicare la detrazione IRPEF del 36%.

La conclusione vale anche sotto il diverso profilo della riconducibilità degli interventi alla disciplina della legge n. 449/1997 relativa alle parti comuni degli edifici residenziali: anche in questo caso, le condizioni richieste non risultano soddisfatte.

Nozione di parti comuni e mancata agevolazione

L’Agenzia precisa che l’art. 1117, n. 1, c.c. individua come parti comuni:

  • il suolo su cui sorge l’edificio;
  • le fondazioni;
  • i muri maestri;
  • i tetti e i lastrici solari;
  • le scale;
  • i portoni d’ingresso;
  • i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;
  • in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

Il rinvio operato dalla legge n. 449/1997 esclude dall’agevolazione gli interventi relativi alle altre parti comuni richiamate nei numeri 2 e 3 dell’art. 1117 c.c. In particolare, il n. 3 comprende opere e impianti come acquedotti, fognature, canali di scarico e impianti per l’acqua fino al punto di diramazione verso le unità di proprietà esclusiva.

Di conseguenza, i lavori di collettamento della rete fognaria e di sistemazione della rete idrica non sono qualificabili come interventi su una parte comune di edificio agevolabile ai fini IRPEF, perché si riferiscono a una parte comune non contemplata dal n. 1 dell’art. 1117 c.c.

Le relative spese non possono quindi beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

Aliquota IVA agevolata richiamata

La risoluzione segnala infine che l’intervento di collettamento della rete fognaria e idrica beneficia già dell’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista dalla voce n. 127 quinquies della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per gli appalti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

Esito della risposta

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, a seguito di istanza di interpello presentata alla Direzione regionale competente. L’esito è negativo rispetto alla detrazione IRPEF del 36%, mentre viene confermata la rilevanza dell’IVA agevolata del 10% per l’intervento descritto.

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