Risoluzione n. 85 del 7/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 85 del 7 maggio 2007 chiarisce che sia le istanze presentate al Comune per ottenere il permesso di raccolta dei funghi, sia il permesso rilasciato, sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972, in assenza di specifiche esenzioni.
Imposta di bollo su istanze e permessi per la raccolta dei funghi
Imposta di bollo su istanze e permessi per la raccolta dei funghi
La risoluzione esamina il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle domande rivolte ai Comuni per ottenere il permesso di raccolta dei funghi, in applicazione della normativa regionale richiamata nell'istanza. L'Agenzia delle Entrate conferma l'assoggettamento a bollo sia dell'istanza sia del permesso rilasciato.
Contesto normativo e quesito
Il quesito è formulato dal Direttore della Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Igiene e sanita'" di un Comune, con riferimento alla legge regionale n. 14 del 15/05/2006, che ha modificato la precedente legge regionale n. 12 del 25/08/2003. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), stabilisce che l'attività di raccolta funghi, sia occasionale sia professionale, è subordinata al rilascio, da parte del Comune di residenza del cittadino interessato, di uno specifico permesso.
Il dubbio riguarda il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze dirette al rilascio di tale permesso.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'istante sostiene che:
- l'istanza indirizzata all'Amministrazione comunale per ottenere il permesso;
- il permesso rilasciato dal Comune;
siano entrambi soggetti all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 642.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
La Direzione richiama due disposizioni della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972:
- articolo 3, che assoggetta a imposta di bollo fin dall'origine le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e organi della Pubblica Amministrazione, quando tendono a ottenere un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili;
- articolo 4, che assoggetta a imposta di bollo fin dall'origine gli atti e provvedimenti degli organi della pubblica amministrazione rilasciati a richiesta degli interessati.
Poiché non risultano esenzioni espresse per le istanze e per i provvedimenti relativi al permesso di raccolta dei funghi, la Direzione concorda con l'impostazione dell'istante.
Conseguenze operative
Ne deriva che:
- le istanze presentate al Sindaco per il rilascio del permesso di raccolta dei funghi devono essere assoggettate all'imposta di bollo, in base all'articolo 3 della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972;
- il permesso rilasciato dal Comune deve anch'esso essere assoggettato all'imposta di bollo, in quanto atto/provvedimento rientrante nell'articolo 4 della medesima Tariffa.
La risoluzione richiama anche la Risoluzione n. 451647 del 09/12/1988 del Ministero delle Finanze.
Esito finale
La richiesta non viene qualificata come istanza di interpello, per carenza dei relativi presupposti. Tuttavia, sul merito, viene confermata la soggezione a bollo sia della domanda sia del permesso comunale per la raccolta dei funghi.
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