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Risoluzione

Risoluzione n. 86 del 7/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le regole già previste per i resi documentati da scontrino fiscale si applicano anche alle imprese della grande distribuzione che trasmettono telematicamente i corrispettivi e utilizzano titoli non fiscali. Tuttavia la procedura proposta è ammessa solo se il reso avviene nel punto vendita originario e la rettifica IVA è effettuata al momento del nuovo acquisto in caso di buono acquisto, non al momento del rimborso o dell’emissione del buono.

Procedura IVA per resi e buoni acquisto nella grande distribuzione

Procedura IVA per resi nella grande distribuzione con scontrino non fiscale

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle operazioni di reso nella grande distribuzione, in un contesto in cui l’esercente è esonerato dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi grazie alla trasmissione telematica degli importi giornalieri. Il documento verifica se le procedure già elaborate per i resi documentati con scontrino fiscale possano essere utilizzate anche quando l’acquisto originario è attestato da scontrino non fiscale.

Quesito posto dalla società

La società Alfa s.r.l., operante nel settore della grande distribuzione, intende avvalersi della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri in sostituzione della certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di fattura su richiesta del cliente. La società chiede come debba comportarsi ai fini IVA nell’ipotesi di vendita con clausola “soddisfatti o rimborsati”, ossia quando il cliente restituisce il bene entro 30 giorni dall’acquisto e riceve:

  • il rimborso integrale del prezzo, oppure
  • un buono acquisto di pari importo, previa presentazione dello scontrino non fiscale relativo all’acquisto originario.

Soluzione proposta dal contribuente

La società ritiene applicabili, con opportuni adattamenti, i chiarimenti contenuti nelle risoluzioni 154/E del 5 ottobre 2001 e 219/E del 5 dicembre 2003, benché riferiti a operazioni documentate da scontrino fiscale. Propone una procedura articolata in più fasi:

  • ritiro dello scontrino non fiscale presso qualsiasi punto vendita;
  • apertura di una pratica di reso numerata con indicazione dei dati identificativi del cliente, del prodotto, della quantità, dell’imponibile, dell’IVA, dell’aliquota, dello scontrino originario e della ricevuta del cliente;
  • rientro del bene in magazzino, senza scrittura contabile perché la società è esonerata dalla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino;
  • rimborso del prezzo oppure consegna di un buono acquisto spendibile entro 3 mesi;
  • rettifica contabile sul registro dei corrispettivi con evidenza di IVA a credito e diminuzione dell’imponibile;
  • trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri del punto vendita interessato;
  • ritiro e conservazione del buono acquisto al momento del suo utilizzo;
  • conservazione della pratica di reso fino ai termini di accertamento IVA.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto le precedenti pronunce in tema di reso:

  • risoluzione 154/E del 2001, relativa alla sostituzione del bene con altro prodotto o con buono acquisto;
  • risoluzione 219/E del 2003, relativa al rimborso integrale del prezzo e alla configurabilità del recesso con effetto retroattivo.

Viene inoltre richiamato il quadro normativo della grande distribuzione introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311:

  • commi 429-432 dell’art. 1, che consentono alle imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri;
  • comma 430, che definisce le imprese di grande distribuzione commerciale;
  • comma 431, che stabilisce che la trasmissione telematica sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12 della legge n. 413/1991 e al d.P.R. n. 696/1996.

Valutazione dell’Agenzia sull’applicabilità delle regole di reso

L’Agenzia ritiene che i chiarimenti già forniti per i resi documentati con scontrino fiscale siano applicabili anche alle imprese della grande distribuzione che, pur essendo esonerate dalla certificazione fiscale, rilasciano titoli non fiscali per documentare gli acquisti.

Secondo l’Amministrazione, la procedura di reso consente di ricostruire in modo sufficientemente certo la vicenda dell’operazione, poiché permette di collegare la restituzione del bene all’acquisto originario attraverso:

  • i dati del cliente;
  • l’importo imponibile e l’IVA rimborsata;
  • i riferimenti del documento non fiscale originario;
  • il numero identificativo della pratica di reso.

Viene precisato che la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce soltanto l’obbligo di certificazione fiscale, ma non incide sugli altri adempimenti IVA del Titolo II del d.P.R. n. 633/1972, restando quindi fermi:

  • registrazione;
  • liquidazione;
  • versamento periodico e annuale dell’imposta;
  • tenuta e conservazione delle scritture contabili ex art. 39 del d.P.R. n. 633/1972.

Limiti e condizioni poste dalla risoluzione

Pur riconoscendo l’impostazione generale della società, l’Agenzia introduce due limitazioni decisive.

In primo luogo, la rettifica dell’IVA non può essere effettuata al momento dell’emissione del buono acquisto. La rettifica deve avvenire solo quando il buono è effettivamente utilizzato per un nuovo acquisto, tenendo eventualmente conto dell’aliquota applicabile alla nuova operazione. Se così non fosse, e il buono non venisse mai speso entro i 3 mesi previsti, si creerebbe un’indebita ritenzione dell’imposta.

In secondo luogo, non è ammesso che il reso avvenga in qualunque punto vendita. Tale possibilità ostacolerebbe il controllo dell’Amministrazione finanziaria, poiché non garantirebbe un adeguato tracciamento della singola operazione. Di conseguenza, la procedura è ammessa solo se la restituzione avviene presso il medesimo punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto originario.

Magazzino e documentazione interna

L’Agenzia ritiene che l’esonero dalla tenuta della contabilità di magazzino non impedisca l’adozione della procedura di reso, poiché tale contabilità ha una funzione ulteriore di supporto alla conoscenza della movimentazione fisica del bene. Viene inoltre ricordato che, per finalità gestionali, le imprese della grande distribuzione utilizzano spesso scritture interne come le “schede conto consegnatario”, che rilevano i movimenti per valore e non per quantità e non sono assimilabili alle scritture obbligatorie di magazzino.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che la procedura di reso può essere seguita dalla società istante, ma solo a determinate condizioni:

  • il reso deve essere effettuato entro 30 giorni dall’acquisto;
  • il bene deve essere restituito presso il punto vendita originario;
  • la pratica di reso deve consentire la piena tracciabilità dell’operazione;
  • la rettifica IVA sul registro dei corrispettivi deve avvenire quando il buono acquisto viene effettivamente utilizzato;
  • la documentazione della pratica di reso deve essere conservata fino alla scadenza dei termini di accertamento IVA.

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209.

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