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Risoluzione

Risoluzione n. 87 del 7/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, quando interviene una sentenza favorevole al contribuente sull’atto presupposto dell’iscrizione a ruolo straordinario, opera comunque l’art. 68 del d.lgs. 546/1992 sul pagamento del tributo in pendenza di giudizio. Di conseguenza, la riscossione e l’eventuale sgravio devono essere valutati alla luce della decisione giurisdizionale e degli importi ancora esigibili secondo le regole della provvisoria esecutorietà delle sentenze tributarie.

Sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari in caso di sentenza favorevole al contribuente

Iscrizioni nei ruoli straordinari e sgravio dopo sentenza favorevole

La risoluzione affronta il tema della possibilità di disporre lo sgravio delle iscrizioni nei ruoli straordinari quando, successivamente all’iscrizione, intervenga una sentenza favorevole al contribuente che annulli l’avviso di accertamento da cui il ruolo era derivato. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare se, in presenza di un ruolo straordinario, debba comunque proseguire l’attività di riscossione nonostante l’esito giudiziale favorevole al contribuente.

Quadro normativo di riferimento

L’Amministrazione richiama innanzitutto l’articolo 15-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui, in deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.

Viene inoltre richiamato l’articolo 11, comma 3, del medesimo DPR n. 602/1973, che prevede la formazione dei ruoli straordinari quando vi sia fondato pericolo per la riscossione.

Principio del fondato pericolo per la riscossione

La risoluzione ricorda che, già sotto il previgente testo dell’articolo 11, era stato chiarito con la risoluzione n. 586 del 24 febbraio 1995 che la norma trova applicazione ogni volta che sussista fondato pericolo per la riscossione, poiché il �apericulum in mora�bb assume rilievo preminente rispetto a ogni altra circostanza.

Effetti della sentenza favorevole al contribuente

In relazione al caso prospettato, l’Agenzia afferma che la pronuncia giurisdizionale emessa nella controversia relativa all’atto da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo comporta comunque l’applicazione dell’articolo 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il pagamento del tributo in pendenza di giudizio e determina l’importo da riscuotere.

Ne deriva che l’effetto della sentenza non va letto in modo autonomo rispetto alla disciplina del processo tributario, ma secondo le regole che governano la provvisoria esecutorietà delle decisioni delle commissioni tributarie.

Provvisoria esecutorietà delle sentenze tributarie

La risoluzione richiama la circolare n. 73 del 31 luglio 2001, la quale ha precisato che la provvisoria esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie è disciplinata dal capo IV del d.lgs. 546/1992. In particolare, viene ribadito che l’articolo 68 sancisce il principio della provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie e gradua la determinazione degli importi da versare o da rimborsare in relazione all’esito della decisione e al grado dell’organo giudicante.

Conclusione operativa

Il documento, nel suo complesso, orienta l’interpretazione nel senso che la presenza di una sentenza favorevole al contribuente non esclude automaticamente la rilevanza dell’iscrizione in ruolo straordinario, ma impone di applicare la disciplina dell’articolo 68 del d.lgs. 546/1992 per stabilire quali importi restino effettivamente riscuotibili o siano da sgravare in base all’esito del giudizio e alla fase processuale.

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