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Ordinanza

Ordinanza n. 1383/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento (i) della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025 (prot. CA/246516/2025), avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica”, posto in pubblicazione sull'Albo pretorio di Roma Capitale dal 19 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026; (ii) della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa - E.Q. Commercio Aree Pubbliche (C.A.P.), Edicole, n. rep. CA/3041/2025, n. prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 16 dicembre 2025. Disposizioni applicative”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuto, tra cui segnatamente: - la nota del Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - Commercio Aree Pubbliche, Edicole - Ufficio Concessioni-Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche prot. CA/2025/0225537 del 18/11/2025, contenente le “Risultanze delle Conferenze dei Servizi propedeutiche all'approvazione del Piano del Commercio su area pubblica; - tutti i verbali di conferenze dei servizi inerenti alle postazioni delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti” (ex Del. GM 3184/88 e Del. GM 4828/89 p. 1) e segnatamente quelle del 25/9/2017, 5/2/2018 [erroneamente indicata come 5/2/2028], 17/10/2024, 8/10/2025, 22/10/2025, 29/10/2025, 5/11/2025; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”); - la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico prot. QH/2026/0000468 del 07/01/2026; - i turni di lavoro rilasciati dal Dipartimento SEAP per le rotazioni BIBITE E SORBETTI ex Del. GM 3184/88 e 4828/89 p. 1 per il periodo dal 1° febbraio 2026; Nonché, per quanto occorrer possa: - la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di Roma Capitale n. rep. QH/588/2025 - n. prot. QH/92174/2025 del 23/12/2025, avente ad oggetto “Proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi cd. a “rotazione” di cui all'art. 35 della D.A.C. n. 101/2023 in scadenza al 31.12.2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 214/2023”; - la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - U.O. Amministrativa n. rep. CA/251/2026, n. prot. CA/15320/2026 del 29/01/2026, avente ad oggetto: “Parziale differimento dell'attuazione del Piano del Commercio di cui alla determinazione dirigenziale rep. CA/3041/2025 - prot. CA/249073/2025, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025”. Nonché del silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione relativa all'individuazione dei posteggi delle rotazioni “bibite e sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”, inviata dai ricorrenti, per il tramite del sottoscritto procuratore, a mezzo PEC in data 1° dicembre 2025, assunta ai nn. prot. QH/2025/0087861 e CA/2025/0234880 del 2/12/2025.

Giustizia amministrativa202601518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, disposizioni applicative e atti connessi, nella parte relativa alla soppressione di posteggi delle rotazioni “Bibite e Sorbetti” e “integrativa bibite e sorbetti”, nonché silenzio sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori commerciali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, la determinazione dirigenziale recante le disposizioni applicative e gli atti presupposti e consequenziali, contestando anche il silenzio formatosi sulla proposta di ottimizzazione dei posteggi inviata nel dicembre 2025. La domanda cautelare riguardava, in particolare, la soppressione di posteggi che avrebbero potuto beneficiare della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2026. Tra gli atti impugnati figurava il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 ottobre 2011, detto “decreto Galloni”, assunto dall’amministrazione quale vincolo non derogabile per la soppressione di una parte dei posteggi. Il ricorso presentava inoltre un profilo di possibile inammissibilità derivante dalla natura collettiva, ritenuto superato alla luce delle rinunce depositate in atti.

La decisione

Il TAR ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto immediatamente lesiva la soppressione dei posteggi potenzialmente beneficiari della proroga. Quanto alle postazioni soppresse in applicazione del decreto Galloni, ha ravvisato il fumus boni iuris perché la soppressione non risultava fondata su un autonomo apprezzamento amministrativo, ma sull’erroneo presupposto della vincolatività del decreto. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, il decreto ministeriale è stato ritenuto illegittimo, ove contestato in giudizio, per il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione, non risultando successivamente acquisita tale intesa. Il giudice ha quindi sospeso il decreto Galloni e la deliberazione di piano limitatamente alle postazioni elencate nel dispositivo: Piazza San Pietro in Vincoli, Santa Maria Maggiore, Piazza Pio XII, Via della Conciliazione, Piazza della Città Leonina, Piazza Pia, Largo del Colonnato, Piazza Risorgimento, Viale Vaticano, Via Luigi Einaudi e Piazza Garibaldi. Per il restante contenuto del ricorso non ha ravvisato, nella cognizione sommaria cautelare, profili di fondatezza, anche in ragione dell’obbligo di non applicare una normativa nazionale che proroghi concessioni senza gara. Ritenuta sussistente l’urgenza, ha compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica per il merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato con cognizione sommaria il fumus boni iuris e il requisito dell’urgenza.

  • art. 11 legge 214/2023

    Richiamato in relazione alla proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi a rotazione fino al 31 dicembre 2026.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2015

    Ha determinato il giudizio di illegittimità del decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, per omesso raggiungimento dell’intesa con la Regione, in assenza di elementi che attestino una successiva intesa.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che sopprime posteggi immediatamente lesivi per gli operatori interessati è cautelarmente impugnabile, anche quando la lesività deriva dalla concreta applicazione del piano o delle sue disposizioni attuative.
  • Quando l’amministrazione sopprime postazioni assumendo come vincolante un atto presupposto, senza svolgere un autonomo apprezzamento amministrativo, l’illegittimità dell’atto presupposto può riflettersi sulla misura consequenziale.
  • Un decreto ministeriale incidente sul territorio regionale e adottato senza il necessario raggiungimento dell’intesa con la Regione non può essere considerato vincolo inderogabile, se tale vizio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e non risulta successivamente sanato dall’acquisizione dell’intesa.
  • Nella fase cautelare il giudice può sospendere l’atto presupposto e l’atto applicativo soltanto nella parte in cui quest’ultimo risulti concretamente fondato sul presupposto illegittimo.
  • La proroga normativa delle concessioni non impone, in sede cautelare, l’accoglimento delle pretese relative a posteggi o concessioni qualora la proroga comporti il mantenimento di affidamenti senza gara, in contrasto con gli obblighi di evidenza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

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