Cassazione Penale, Sentenza n. 1681/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che, riformando l'assoluzione di primo grado, aveva riqualificato il fatto in tentata violenza privata (art.56, 610 c.p.) e lo aveva dichiarato civilmente responsabile, condannandolo al risarcimento e al pagamento delle spese. I motivi contestavano: (i) violazione di legge in relazione agli artt. 576 e 74 c.p.p., per avere la Corte di appello disposto statuizioni civili pur a seguito della derubricazione che avrebbe comportato la prescrizione del reato; (ii) travisamento della prova e insufficiente motivazione, per la presunta errata attribuzione di espressioni al ricorrente nella trascrizione di una conversazione registrata; (iii) con motivi aggiunti, violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" in caso di riforma di una sentenza liberatoria anche solo agli effetti civili. Inoltre il ricorrente chiedeva la condanna della parte civile alle spese ai sensi dell'art.541, comma 2 c.p.p., perché la parte civile aveva impugnato in appello solo per gli effetti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto corretta la determinazione del dies a quo del reato nella data dell'incontro registrato (18/09/2010) e ha calcolato il termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi) scadente il 18/03/2018, quindi successivo alla sentenza di primo grado (4/12/2017): ciò ha reso legittima la valutazione in appello degli effetti civili ai sensi dell'art.576 c.p.p. Quanto alla doglianza sul travisamento della prova e sull'obbligo di motivazione rafforzata, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione esaustiva e persuasiva, nonché abbia adeguatamente confutato la linea argomentativa della sentenza assolutoria di primo grado; la Cassazione ha inoltre richiamato il divieto di revisione di merito rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie salvo evidente e pacifico travisamento. La domanda di condanna della parte civile alle spese ex art.541, comma 2 c.p.p. è stata respinta.
Norme richiamate
art. 56 e art. 610 cod. pen.
La Corte ha ritenuto il fatto riconducibile alla tentata violenza privata (art.56, 610 c.p.) a seguito di riqualificazione operata dalla Corte d'appello, motivando la coartazione della volontà della vittima sulla base delle frasi contestate.
art. 576 cod. proc. pen.
Applicato per stabilire che, dopo appello proposto dalla parte civile avverso un'assoluzione, il giudice d'appello può valutare la sussistenza dei presupposti di responsabilità limitata agli effetti civili; la possibilità dipende dal momento di estinzione per prescrizione rispetto alla pronuncia di primo grado.
art. 74 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella prospettazione di violazione di legge relativa alla gestione degli effetti della prescrizione; la Corte non ha ritenuto che essa ostasse alla decisione impugnata una volta correttamente individuato il dies a quo e il termine prescrizionale.
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della devoluzione in cassazione; il ricorso era proposto nei limiti consentiti ed è stato valutato nei limiti dell'impugnazione.
art. 541, comma secondo, cod. proc. pen.
Norma che consente, in talune condizioni, la condanna della parte civile alle spese se l'appello è manifestamente infondato; la richiesta avanzata dal ricorrente è stata però rigettata dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello riqualifica il reato, è imprescindibile determinare con precisione il dies a quo per il calcolo della prescrizione: se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza di primo grado le statuizioni civili sono escluse, se invece la prescrizione è intervenuta dopo la sentenza di primo grado il giudice d'appello può valutare e pronunciare sugli effetti civili ex art.576 c.p.p.
- La Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti salvo dimostrare un travisamento inequivocabile della prova; chi impugna deve dunque puntare sull'individuazione di errori logico-giuridici o di incongruenze manifeste nella motivazione, non su una diversa valutazione dei fatti.
- La riforma di una sentenza di assoluzione, anche se limitata agli effetti civili, impone al giudice d'appello un'onere di motivazione rafforzata: la decisione deve confutare con maggiore persuasività le ragioni che avevano indotto l'assoluzione e svolgere un apprezzamento complessivo del materiale probatorio.
- Le contestazioni fondate su trascrizioni o registrazioni richiedono un esame puntuale e comparativo delle parti registrate e trascritte; per avere successo in cassazione è necessario dimostrare una distorsione oggettiva e pacifica del contenuto probatorio utilizzato dal giudice di merito.
- La domanda di condanna della parte civile alle spese per avere impugnato in appello solo gli effetti civili è possibile ma non automatica: va valutata la fondatezza dell'impugnazione e le circostanze del caso concreto; la mera impugnazione non comporta automaticamente la condanna della parte civile.
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