Cassazione Penale, Sentenza n. 48213/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montebello è stato condannato per il reato previsto dall'art. 95, in relazione all'art. 76, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: avrebbe falsamente attestato, in un'istanza per il gratuito patrocinio, di non convivere con coniuge o altri familiari e di aver percepito nel 2014 un reddito complessivo di €2.000, omettendo invece di dichiarare la titolarità di sette terreni produttivi di reddito e la convivenza con più persone. In Cassazione ha dedotto carenza di motivazione circa il dolo (in particolare l'assenza del dolo eventuale), sostenendo che le omissioni fossero neutre e che non percepisse reddito dai terreni. Ha invocato violazione di legge (art. 43 c.p., artt. 76 e 95 D.P.R. 115/2002). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna inflitta in sede di merito (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e multa di €1.200,00), con condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto secondo i quali le falsità o omissioni nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato dell'art. 95 D.P.R. 115/2002 quando sorrette da dolo generico, che deve essere rigorosamente provato. Ha ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia consapevolmente sottostimato il proprio reddito omettendo la titolarità di terreni produttivi; inoltre ha escluso che l'errore sul concetto di reddito fosse scusabile, richiamando il principio per cui la disciplina del patrocinio non è legge extrapenale.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
Articolo sanziona le false dichiarazioni o omissioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ribadito che si tratta di reato di condotta che richiede dolo generico rigorosamente provato; l'effettiva assenza delle condizioni di reddito non è necessaria per integrare l'elemento oggettivo ma può rilevare come indizio sul dolo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Disciplina la nozione e i criteri di determinazione del reddito ai fini del patrocinio. La Corte ha stabilito che un errore su tale nozione è inescusabile perché la norma è parte della disciplina sostanziale richiamata dalla norma penale.
Codice penale, art. 43
Articolo richiamato dal ricorrente ma non decisivo nella motivazione della Corte; la sentenza non accoglie l'argomentazione del ricorrente fondata su tale norma.
Codice penale, art. 47
Tratta dell'errore. La Corte ha precisato che l'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio è inescusabile (errore inescusabile) e dunque non esclude il dolo.
Massime di principio
- Le false indicazioni o le omissioni nelle dichiarazioni per ottenere il gratuito patrocinio integrano il reato (art. 95 D.P.R. 115/2002) se sorrette da dolo generico: l'esistenza del dolo va rigorosamente provata.
- L'effettiva inesistenza delle condizioni di reddito per il patrocinio non è necessaria per il reato, ma può costituire elemento indiziario utile a provare il dolo.
- L'omissione di beni produttivi di reddito (es. terreni a destinazione produttiva) è elemento fortemente indiziario della consapevolezza e volontà di ottenere indebitamente il beneficio.
- L'errore sulla nozione di reddito ai fini del gratuito patrocinio è generalmente inescusabile quando la disciplina rilevante è norma di riferimento per l'applicazione della fattispecie penale, perciò non esclude il dolo.
- In situazioni analoghe, chi richiede il patrocinio a spese dello Stato deve dichiarare con precisione la composizione del nucleo familiare e tutti i redditi e beni rilevanti; omissioni significative possono configurare reato anche se l'imputato sostiene un errore di valutazione, salvo prova convincente che l'omissione sia realmente non rilevante e non frutto di consapevolezza.
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