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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41958/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

Alcuni investitori avevano convenuto in giudizio la banca e una promotrice finanziaria, sostenendo di averle consegnato complessivamente somme di denaro destinate a investimenti in certificati di deposito mai rimborsati, e chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda per insufficienza di allegazioni e prova, ma la corte d'appello aveva accolto integralmente la pretesa, ritenendo la banca responsabile ex art. 2049 c.c. e art. 31, comma 3, TUF per il fatto illecito del promotore finanziario, sulla base del nesso di occasionalità necessaria e della prova dei versamenti effettuati dai clienti alla promotrice. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, in sintesi, la violazione delle regole sul disconoscimento dei documenti, l’erronea valutazione di documenti non ritualmente prodotti, l’insussistenza del vincolo di preposizione per una parte delle somme incassate prima del mandato, l’assenza del nesso di occasionalità necessaria, l’erronea allocazione dell’onere della prova circa il mandato all’incasso, nonché vizi di motivazione sulla mancata spendita del nome della banca e sulle anomalie dei rapporti tra promotrice e investitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del disconoscimento documentale. Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per mancata produzione, nel ricorso, dei documenti asseritamente erroneamente valutati, come richiesto dall'art. 369, comma 2, c.p.c. I motivi terzo e quarto sono stati reputati inammissibili perché fondati su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza e non scrutinabili in sede di legittimità. I motivi quinto, sesto e settimo sono stati parimenti inammissibili perché non è stata dimostrata la decisività, ai fini della decisione, dei fatti invocati dalla banca; la Corte ha ribadito che, ai fini della responsabilità dell'intermediario, è sufficiente che l'attività del promotore sia stata agevolata o resa possibile dall'inserimento nell'attività d'impresa della preponente, anche se il promotore abbia agito oltre le istruzioni o senza spendere il nome della banca. La banca è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento documentale deve essere specifico; un disconoscimento generico non impedisce al giudice di utilizzare il documento ai fini del convincimento.

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere corredato dei documenti sui quali si fonda la censura, altrimenti il motivo è improcedibile.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità vicaria del preponente per il fatto illecito del preposto, in concorso con la disciplina speciale dei promotori finanziari.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998

    La responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario sussiste quando l'attività illecita sia stata agevolata o resa possibile dall'inserimento del promotore nell'attività d'impresa della preponente, anche se egli abbia agito oltre i limiti delle mansioni o violando le istruzioni impartite.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile se non dimostra la decisività dei fatti la cui prova sarebbe stata asseritamente omessa o male ripartita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Il motivo è improcedibile se si fonda su documenti che non sono stati prodotti nel fascicolo del ricorso o non sono altrimenti rintracciabili secondo le regole di rito.
  • Le questioni di fatto non accertate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che risultino direttamente dagli atti ritualmente acquisiti.
  • La responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario richiede il nesso di occasionalità necessaria, inteso come agevolazione o possibilità concreta dell'illecito determinata dall'inserimento del promotore nell'organizzazione della preponente; non occorre un rapporto di lavoro subordinato né la perfetta corrispondenza dell'atto alle mansioni affidate.
  • Ai fini dell'accertamento dell'onere probatorio, è decisivo solo il fatto la cui prova, se correttamente valutata, sarebbe idonea a mutare l'esito della decisione; la mera astratta rilevanza non basta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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