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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46204/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il delitto ascritto (artt. 56, 629 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e carente valutazione dell'elemento oggettivo del reato e della qualificazione giuridica del fatto; censura fondata anche sull'atteggiamento della persona offesa; (ii) omessa considerazione della possibile diversa qualificazione della condotta, in particolare riconducendola al reato di minaccia (art. 612) o ad altre fattispecie richiamate in appello (art. 610); (iii) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e mancata estensione della riduzione di pena per la fattispecie tentata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in quanto si tratta di mera reiterazione degli argomenti di appello senza serio confronto con la motivazione della Corte di appello, che aveva ricostruito la responsabilita del ricorrente sulla base di plurimi elementi probatori. Il secondo motivo e stato dichiarato manifestamente infondato per genericita e per la mancanza dell'indicazione del parametro giuridico necessario a riformulare la qualificazione del fatto; la Corte di appello aveva correttamente escluso la riconduzione alla fattispecie tentata. Il terzo motivo e stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte di appello ha logicamente motivato l'assenza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, considerati i plurimi precedenti penali e la mancanza di allegazioni difensive utili; la decisione e stata resa in conformita alla modifica introdotta dall'art. 62-bis cod. pen. (d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125). Conseguentemente il ricorso e rigettato; il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equa di euro tremila in favore della cassa delle ammende. La sentenza di merito e pertanto confermata.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della tentata partecipazione al reato; la Corte ha ritenuto che i fatti non fossero riconducibili alla forma tentata in base alla ricostruzione probatoria

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che definisce il reato ascritto (rapina); la Corte di appello ha confermato la qualificazione dei fatti secondo questa fattispecie e la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale qualificazione

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (minacce); la Corte ha osservato che la difesa non ha fornito un parametro giuridico e fattuale adeguato per riformulare la qualificazione

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato in appello dalla difesa come alternativa; la Corte di Cassazione ha rilevato la genericita della deduzione e l'assenza di elementi per sostenere la diversa configurazione

  • art. 62-bis cod. pen. (d.l. 23/05/2008, n. 92, conv. L. 24/07/2008, n. 125)

    D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125

    La modifica normativa ha richiuso che, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non e piu sufficiente la sola mancanza di precedenti; la Corte ha applicato questo principio per ritenere legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti in assenza di elementi positivi

  • Giurisprudenza di legittimita richiamata (es. Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019 Rovinelli)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione e inammissibile se si limita a riproporre motivi gia svolti in appello e motivatamente respinti, senza un critico e specifico confronto con la motivazione impugnata

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione e inammissibile se si limita a riproporre, senza confronto critico, gli stessi motivi gia articolati in appello e respinti: il ricorso deve invece affrontare specificamente la motivazione del giudice di merito
  • Per ottenere la riforma della qualificazione giuridica dei fatti e necessario indicare chiaramente il parametro normativo e fornire un concreto e plausibile fondamento fattuale che giustifichi la diversa interpretazione
  • Le deduzioni generiche, senza indicazione di punti di diritto o elementi probatori contrastanti, sono destinate a essere dichiarate manifestamente infondate
  • Dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. (2008) non e piu sufficiente l'assenza di precedenti per ottenere le circostanze attenuanti generiche: occorrono elementi positivi e circostanze di segno favorevole che il difensore deve allegare e documentare
  • In sede di cassazione il tentativo di proporre una 'lettura alternativa' del merito senza smontare le ragioni logiche e probatorie del giudice di appello raramente ha successo; e pertanto fondamentale predisporre motivi che evidenzino vizi giuridici specifici o contraddizioni formali nella motivazione

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