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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Centro Nazionale Amministrativo del Ministero della Difesa relativa a una trattenuta stipendiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del Centro Nazionale Amministrativo del Ministero della Difesa del 27 marzo 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro la nota. La domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con particolare riguardo alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. La controversia riguarda una trattenuta stipendiale applicata a partire da maggio 2023 per la durata complessiva di 36 mesi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non allegato il pregiudizio grave e irreparabile necessario per ottenere la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il Collegio ha considerato rilevante che la trattenuta fosse già in corso da maggio 2023, che avesse durata limitata a 36 mesi e che fosse prossima alla scadenza, prevista per maggio 2026. Inoltre, ha ritenuto che la trattenuta non incidesse in modo irragionevole sulla retribuzione del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento richiede, tra l'altro, l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale requisito la domanda cautelare deve essere respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa se il ricorrente non allega uno specifico pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
  • Nel valutare il periculum in mora con riferimento a una trattenuta stipendiale, il giudice può considerare la durata della misura, il tempo già trascorso, la prossimità della cessazione e l'incidenza concreta della trattenuta sulla retribuzione.
  • Una trattenuta stipendiale di durata temporalmente limitata e prossima alla scadenza, che non incida in modo irragionevole sulla retribuzione, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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