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Sentenza

Sentenza del 20/10/2023 n. 29255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava, per l'anno d'imposta 2011, la non detraibilità dell'IVA relativa ad acquisti di energia elettrica ritenuti oggettivamente inesistenti e chiedeva il recupero dell'IVA detratta con l'irrogazione delle relative sanzioni. La ricostruzione amministrativa sosteneva che Green Network Spa avesse organizzato una rete di società collegata agli stessi soggetti che effettuava compravendite circolari e predeterminate di energia sul mercato telematico, producendo fatture fittizie e annullando il rischio d'impresa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello di En. Sa. Srl. La Cassazione ha rilevato che il giudice del gravame ha errato nella interpretazione e applicazione della sentenza della Corte di giustizia (C-712/17) e ha inadeguatamente valutato gli elementi di prova presuntiva (violazione art. 2729 c.c.), oltre ad aver dato rilievo formale e non sostanziale al funzionamento del mercato elettrico e ad altri precedenti. Di conseguenza la causa è stata rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, compresa la valutazione della proporzionalità della detrazione/rimborso IVA e delle sanzioni; la Corte ha inoltre respinto l'eccezione di nullità della notificazione ritenendola sanata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Richiamato in relazione alla disciplina della fatturazione e della detrazione IVA; utilizzato come parametro normativo per la verifica della corretta indicazione dell'IVA in fattura.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 63, 168, 203, 273

    Art. 63 (diritto alla detrazione), art. 168 (indetraibilità in caso di operazioni inesistenti) e art. 203 (soggetto passivo/debito d'imposta indicato in fattura) sono stati centrali: la Corte UE (C-712/17) ha precisato che, in casi di operazioni fittizie circolari, il diritto alla detrazione può essere limitato salvo che l'emittente dimostri la buona fede o che sia stato eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-712/17, 8 maggio 2019

    Ha stabilito i limiti al diritto alla detrazione in ipotesi di vendite fittizie circolari: la mera corresponsione dell'IVA da parte dell'emittente non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di perdita di gettito; il diritto alla detrazione può essere riconosciuto solo se l'emittente prova la buona fede o ha eliminato tempestivamente il rischio di perdita.

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2729

    Art. 2697 (onere della prova) e art. 2729 (valutazione delle presunzioni) sono stati richiamati: l'Amministrazione deve fornire elementi di prova presuntiva che soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza affinché possa ritenersi l'inesistenza oggettiva delle operazioni.

  • Codice di Procedura Civile, art. 291 e art. 360

    Art. 291 c.p.c. (rinnovazione/ordini di rinnovazione della notificazione) è richiamato in tema di nullità sanabile della notifica; art. 360 c.p.c. indicato come norma di riferimento per i motivi di cassazione denunciati.

  • Codice di Procedura Penale, artt. 408 e 654

    Il decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. non ha effetto preclusivo in sede tributaria e non produce autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p.; può essere considerato elemento indiziario ma va valutato nel contesto probatorio complessivo.

  • D.L. n. 16/2012, art. 8, comma 2

    Richiamato nel capo di censura ma la decisione di Cassazione non si è basata su un'interpretazione specifica di tale disposizione; è stato indicato tra le norme rilevanti per il quadro normativo.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA in presenza di fatture relative a operazioni potenzialmente inesistenti è subordinato non solo alla formale corresponsione dell'IVA da parte dell'emittente, ma alla verifica che il rischio di perdita per l'Erario sia stato eliminato o che l'emittente dimostri la propria buona fede (C-712/17).
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni con elementi presuntivi che rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.); la valutazione di tali presunzioni deve essere concreta e complessiva, non generica.
  • Il richiamo alla normalità delle modalità operative di un mercato (es. mercato telematico dell'energia) non esime il giudice dal valutare se, nelle concrete modalità praticate, si sia realizzato un meccanismo fittizio o circolare che annulli il rischio d'impresa.
  • Un decreto di archiviazione penale non impedisce né giustifica di per sé la decisione favorevole in sede tributaria; esso può costituire elemento indiziario ma va valutato insieme a tutte le altre prove.
  • I vizi di notifica che configurano nullità possono essere sanati con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione della notificazione su ordine del giudice (art. 291 c.p.c.); l'inesistenza totale della notifica rimane invece ipotesi più grave e rara.
  • In controversie complesse su operazioni tra società con ruolo coordinatore di terzi (rete/holding), il giudice tributario deve analizzare il contesto organizzativo, la concreta infrastruttura societaria e le modalità operative (promiscuità di amministrazione, assenza di strutture, circolarità dei flussi) per valutare la fondatezza della contestazione di operazioni fittizie.

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