Sentenza del 23/10/2015 n. 21607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva confermato il recupero parziale del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione relativo al 2003. Ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione e, dall'altro, la violazione dell'art. 4 della legge n. 449/1997, sostenendo che il beneficio fosse collegato al mantenimento del livello occupazionale complessivo raggiunto, e non alla permanenza dei singoli lavoratori originariamente assunti. Ha inoltre sostenuto di avere ripristinato la base occupazionale dopo i licenziamenti motivati dalla chiusura dei cantieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha stabilito che la legge richiede il mantenimento del livello occupazionale complessivo e consente il ripristino della base occupazionale nel corso dell'intero periodo agevolato, anche quando la riduzione sia imputabile al datore di lavoro. Nel settore edile, il licenziamento per fine cantiere, pur prevedibile, costituisce un licenziamento per giustificato motivo e non rende automaticamente impossibile il ripristino del beneficio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà verificare se il contribuente abbia effettivamente ripristinato il livello occupazionale e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 1
Alle piccole e medie imprese... che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e a 8 milioni di L. per ciascuno dei successivi
La norma riconosceva un credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, secondo gli importi e i periodi previsti.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, comma 5, lettera c)
Le agevolazioni previste dal comma primo si applicano a condizione che ... il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato
Il requisito riguarda il livello occupazionale complessivo raggiunto, non la conservazione dei singoli dipendenti che avevano determinato il credito. Una riduzione può essere sanata mediante nuove assunzioni effettuate durante il periodo agevolato, anche se la riduzione originaria è imputabile al datore di lavoro.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge n. 449/1997.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È stato invocato per denunciare vizi della motivazione della sentenza impugnata, in particolare per l'omessa valutazione del ripristino della base occupazionale.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata al mantenimento del livello occupazionale, occorre verificare il numero complessivo dei lavoratori e non necessariamente la permanenza degli stessi dipendenti originariamente assunti.
- La riduzione dell'organico può comportare la revoca del beneficio se il livello occupazionale non viene ripristinato durante l'intero periodo agevolato.
- Il ripristino può essere rilevante anche quando la riduzione dipende da decisioni del datore di lavoro; non è necessario che la causa della riduzione sia estranea alla sua volontà, salvo diverse previsioni espresse della legge.
- Nel settore edile, la cessazione dei cantieri e i conseguenti licenziamenti per giustificato motivo non escludono automaticamente il beneficio: è decisivo accertare se l'impresa abbia successivamente ricostituito il livello occupazionale richiesto.
- Le circolari amministrative hanno funzione interpretativa interna e, se contrastano con il testo della legge, non sono vincolanti per il contribuente o per il giudice.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione finale sul diritto al beneficio spetta al giudice di rinvio, che deve compiere gli accertamenti fattuali indicati dalla Corte di cassazione.
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