Cassazione Penale, Sentenza n. 11964/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per coltivazione di marijuana ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90. Valente deduceva carenza di dolo, sostenendo di essere un coltivatore diretto che aveva acquistato regolarmente sementi e che, nel quadro della L. 242/2016 sulla canapa, non poteva prevedere la successiva evoluzione del contenuto di THC; censurava inoltre il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione sulla pena (art. 133 c.p.). Basile lamentava omissione di esame di "motivi nuovi" proposti in appello (art. 585 c.p.p.), contestava la mancata motivazione circa il proprio ruolo e la possibilità di connivenza non punibile (artt. 40 e 110 c.p.), e deduceva nullità della campionatura e inutilizzabilità della consulenza tecnica in violazione della L. 242/2016 e delle procedure di controllo sul THC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Valente il motivo basato sulla L. 242/2016 è risultato generico: il ricorrente non ha provato di aver rispettato i molteplici requisiti e prescrizioni della legge che avrebbero potuto esonerarlo da responsabilità (tipologia di varietà, finalità della coltura, conservazione cartellini e fatture, ecc.), pertanto la censura è inammissibile. La motivazione sul punto della pena è stata ritenuta adeguata e non viziata. Per Basile i "motivi nuovi" non sono stati specificati né collegati validamente ai motivi di appello, e la Corte ha ritenuto provata la sua consapevolezza e disponibilità rispetto agli elementi rinvenuti; la censura sulle procedure di campionamento è stata respinta poiché i controlli di polizia giudiziaria hanno finalità diverse rispetto ai controlli amministrativi previsti dalla L. 242/2016 e le deduzioni difensive non hanno dimostrato un vizio capace di incidere sulla decisione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
norma che punisce la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti
La coltivazione senza autorizzazione è punibile indipendentemente dalla destinazione a uso personale; occorre accertare l'offensività concreta (idoneità a produrre effetto drogante) della sostanza ricavabile
DPR 309/1990, art. 26 comma 1
"salvo quanto stabilito nel comma 2 è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II ... ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali ..."
Limita la liceità della coltivazione di canapa a specifiche finalità industriali e si collega alle esenzioni disciplinate dalla L. 242/2016
DPR 309/1990, art. 27
prevede possibilità di autorizzazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti per soggetti autorizzati, con indicazione della specie e dei prodotti ottenuti
Regola le autorizzazioni speciali per coltivazioni di piante stupefacenti a fini terapeutici/industriali e la relativa detenzione/merce
Legge 242/2016 (art. 1-4)
"la coltivazione di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune ... non rientra nell'ambito di applicazione del testo unico ..."; art.4: disciplina i campionamenti e prevede che se il THC è superiore allo 0,2% e fino allo 0,6% nessuna responsabilità sia posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni
La L. 242/2016 promuove la coltivazione di determinate varietà di Cannabis sativa L. e definisce condizioni (varietà, finalità, documentazione, modalità di campionamento e limiti di THC) entro le quali l'agricoltore è esonerato da responsabilità penale; la tutela opera solo se sono rispettate tutte le prescrizioni formali e sostanziali
Regolamento (UE) n.1307/2013
fissa, ai fini dei pagamenti diretti, il riferimento allo 0,2% di THC
Conferma il parametro tecnico/ordinamentale cui la L. 242/2016 si riferisce per individuare la soglia non efficiente dal punto di vista drogante
Direttiva 2002/53/CE (art.17)
riferimento al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
Indica le varietà ammesse in ambito UE che possono rientrare nella disciplina agevolata della L. 242/2016
Codice penale, art. 133
parametri per la determinazione della pena
Il giudice viene ritenuto assolto dall'obbligo motivazionale sul quantum quando indica gli elementi prevalenti considerati nella determinazione della pena senza necessità di un'esposizione analitica di tutti gli elementi
Codice penale, artt. 40 e 110
riguardano il dolo/colpa e la partecipazione nel reato
Le censure sulla non imputabilità o mera connivenza vanno dimostrate con argomentazioni concrete; la semplice presenza o tecnicismi non escludono la partecipazione ove la prova documenti disponibilità e concorso
Codice di procedura penale, art. 585
introduce i "motivi nuovi" in cassazione
I motivi nuovi devono essere specificati e connessi ai motivi di impugnazione originari; non è possibile sfruttare motivi proposti da altro difensore/coimputato senza la loro effettiva introduzione nell'appello
Codice di procedura penale, art. 619 comma 1
prevede la possibilità di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta
Consente alla Corte di Cassazione di limitare il vizio di motivazione quando la decisione di diritto è corretta e la motivazione sia recuperabile
Codice di procedura penale, art. 616
sanzioni per ricorsi inammissibili
Prevede l'onere delle spese del procedimento per i ricorrenti dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Per invocare efficacemente l'esonero previsto dalla L. 242/2016 occorre dimostrare il pieno rispetto di tutte le condizioni previste (varietà ammesse, finalità della coltura, conservazione cartellini e fatture, documentazione) e la natura non drogante del prodotto (THC entro limiti); una mera affermazione generica non è sufficiente
- Il superamento del limite dello 0,2% di THC non esclude automaticamente la liceità della coltivazione se il valore resta entro lo 0,6% e il coltivatore ha rispettato le prescrizioni di legge; tuttavia la presenza di THC idoneo a produrre effetto drogante può integrare reato ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90
- Le contestazioni sulla validità della campionatura e sulle modalità di controllo devono tener conto della distinzione tra controlli amministrativi (previsti dalla L. 242/2016, con procedure e contraddittorio) e i controlli di polizia giudiziaria svolti nell'ambito di indagini penali: le procedure applicabili e le finalità sono diverse
- In cassazione i "motivi nuovi" devono essere chiaramente specificati e collegati ai motivi di appello; non è possibile introdurre argomentazioni nuove non formulate dall'appello dello stesso difensore o senza mostrare la loro decisività
- La motivazione della corte in ordine al quantum della pena è adeguata se indica gli elementi di rilievo prevalente (art. 133 c.p.); il giudice non è obbligato a una disamina analitica di ogni singolo elemento invocato dalle parti
- Se si vuole contestare l'elemento soggettivo (dolo) occorre fornire elementi fattuali e probatori specifici che rendano plausibile l'assenza di consapevolezza; deduzioni generiche sullo status di "coltivatore" o sull'acquisto regolare di sementi non bastano
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