Ordinanza n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il divieto di effettuare le trasformazioni oggetto di una SCIA in variante e contro l'ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo, tra le altre censure, l'erroneità della qualificazione amministrativa delle opere e del loro regime abilitativo. Secondo l'appellante, gli interventi oggetto della SCIA in variante al permesso di costruire erano assentibili mediante segnalazione certificata perché consistevano nella diversa distribuzione degli spazi interni e nell'adeguamento delle quote e dei pacchetti dei solai, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, senza modificare le volumetrie, la destinazione d'uso, la categoria o la sagoma dell'edificio. Roma Capitale aveva invece ritenuto che, durante il sopralluogo del 13 marzo 2023, l'altezza interna dei locali al piano sesto fosse pari a 2,85 metri, poi ridotta a 2,73 metri dopo la posa del massetto, anziché ai 2,40 metri previsti in progetto, desumendo da tale circostanza la trasformazione dell'intero piano da volume tecnico accessorio a volume e superficie utili. La controversia cautelare riguardava quindi sia la corretta qualificazione edilizia delle opere sia la possibilità di realizzarle mediante SCIA in variante, nonché la legittimità delle conseguenti misure inibitorie e demolitorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta in appello e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR impugnata. Il Collegio ha ritenuto necessario approfondire nel merito il delicato punto di fatto relativo alla natura delle opere: occorre verificare se l'intervento abbia comportato una trasformazione sostanziale del piano sesto in volume e superficie utili, come sostenuto da Roma Capitale, oppure se si sia limitato alla distribuzione interna e all'adeguamento dei solai, senza alterazione delle caratteristiche edilizie già assentite, come sostenuto dalla società. È stato inoltre ravvisato il pericolo di danno, considerata l'esistenza dell'ordine di demolizione e l'attesa della decisione definitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La causa è stata rimessa al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la necessità di un approfondimento istruttorio e valutativo sulla qualificazione edilizia delle opere può integrare il fumus boni iuris, soprattutto quando sia controverso se l'intervento comporti una modifica sostanziale delle volumetrie e delle superfici oppure una mera diversa distribuzione interna e un adeguamento dei solai.
- La presenza di un ordine di demolizione può integrare il periculum in mora necessario per sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado e degli effetti dell'accertamento amministrativo contestato, in attesa della decisione di merito.
- Quando la qualificazione delle opere edilizie e il relativo regime abilitativo richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accordare la sospensione interinale senza definire la controversia sulla legittimità della SCIA in variante o dell'ordine di demolizione.
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