Cassazione Penale, Sentenza n. 1731/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma relativa a tre capi: capo B (danneggiamento), capo C (minaccia) e capo D (porto di oggetti atti a offendere). Per il capo B deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di improcedibilità nonostante la remissione della querela da parte della persona offesa, sostenendo altresì che l'accettazione della remissione da parte del querelato si potesse ritenere implicita. Per il capo C lamenta vizio per omessa motivazione circa l'idoneità delle minacce a provocare un perturbamento psichico nella persona offesa e la gravità delle minacce; non viene impugnato il capo D.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (1) per il capo B la remissione della querela manifestata in udienza dal querelante ha efficacia estintiva anche senza un'esplicita accettazione del querelato; la sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; (2) per il capo C il motivo ripropone pedissequamente censure già disattese in appello e trae argomento da una lettura parziale delle dichiarazioni della persona offesa: il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità per il capo C diventa irrevocabile; (3) il capo D è già passato in giudicato. Gli atti sono trasmessi a diversa sezione della Corte di appello di Roma per la determinazione della pena relativa al capo C (e per gli effetti sul capo D ove necessario).
Norme richiamate
art. 155 cod. pen.
La remissione della querela non richiede forme solenni né necessariamente l'accettazione espressa del querelato: è sufficiente l'assenza di un rifiuto espresso o tacito; la volontà del querelante di non proseguire l'azione penale manifestata davanti all'autorità è efficace
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
In caso di estinzione del reato per remissione della querela la corte può pronunciare sulle spese processuali: nella vicenda tali spese sono state addebitate al querelato
Massime di principio
- La remissione di querela resa davanti all'autorità giudiziaria è efficace anche senza accettazione esplicita del querelato, salvo che questi manifesti un rifiuto espresso o tacito
- Quando la querela è validamente rimessa il reato si estingue e la condanna relativa va annullata senza rinvio se non vi sono questioni residuali da riesaminare
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte e respinte in appello senza offrire una critica argomentata e specifica della decisione impugnata
- La valutazione dell'idoneità intimidatoria di una minaccia deve considerare il complesso delle dichiarazioni della persona offesa, il comportamento dell'imputato e le circostanze (es. brandire un oggetto atti a offendere); una valutazione motivata in tal senso rende infondate le censure per omessa motivazione
- Se parte della decisione viene annullata per estinzione del reato e altre affermazioni di responsabilità restano valide, gli atti possono essere ritrasmessi alla corte d'appello per la determinazione della pena residua
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