Sentenza del 09/03/2018 n. 5758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2001 e 2003. I sei motivi riguardavano: la presunta violazione del diritto dell’Unione europea e il rischio di doppia tassazione; la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie; l’estraneità ad alcuni conti correnti; il mancato riconoscimento dei costi deducibili e il difetto di motivazione dell’accertamento; il mancato esame dell’esenzione IRAP; l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sull’assenza di colpevolezza. L’accertamento si fondava soprattutto sulle movimentazioni bancarie e sulla presunzione prevista dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo, rilevando in particolare che il contribuente non aveva fornito una prova analitica, riferita a ciascun movimento bancario, idonea a dimostrare l’irrilevanza fiscale delle operazioni. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata giudicata generica e basata sull’erroneo presupposto della doppia tassazione, distinta invece dal recupero a tassazione e dall’irrogazione delle sanzioni. La mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento. Le questioni relative a costi, IRAP e sanzioni sono state dichiarate inammissibili per tardività, difetto di specificità, mancata autosufficienza o errata individuazione del vizio processuale. M.M. è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 6.800 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Presunzione derivante dai dati e dagli elementi risultanti dai conti correnti bancari
Le movimentazioni bancarie possono essere riferite dall’Amministrazione ad operazioni imponibili, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Per superare la presunzione occorre una prova specifica e analitica per ogni versamento o prelevamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
Utilizzazione delle risultanze delle movimentazioni bancarie ai fini IVA
Le movimentazioni dei conti possono fondare l’accertamento IVA. L’autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione all’avviso non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento, salvo materiale assenza dell’autorizzazione e concreto pregiudizio per il contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di domande nuove in appello
Le questioni non proposte nel giudizio di primo grado, come nel caso della richiesta di esenzione IRAP, non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto decisivo e controverso
Il vizio motivazionale deve riguardare uno specifico fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non può consistere nella semplice richiesta di una diversa valutazione delle prove o nella critica generica alla motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello deve essere denunciata come errore processuale ai sensi del n. 4, non come vizio motivazionale ai sensi del n. 5.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di domande nuove in appello
La questione relativa alla non debenza dell’IRAP è stata ritenuta preclusa perché sollevata soltanto in appello e la relativa declaratoria non era stata adeguatamente impugnata.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6, 7 e 12; D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1
Disciplina della responsabilità e delle sanzioni tributarie
Le contestazioni sulle sanzioni devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; una generica denuncia di incertezza normativa o assenza di colpevolezza non è sufficiente.
Art. 2697 c.c.
Nel giudizio basato su presunzioni bancarie, il contribuente deve dimostrare concretamente i fatti impeditivi o contrari alla pretesa fiscale.
Art. 43 del Trattato UE
La censura è stata ritenuta generica e non pertinente, non essendo stata dimostrata una concreta limitazione del diritto di stabilimento.
Art. 81 del Trattato UE
Tutela della libera concorrenza
La disposizione non è stata ritenuta rilevante in assenza di un effettivo dubbio interpretativo e di una concreta dimostrazione di incompatibilità della disciplina nazionale.
Art. 6 del Trattato UE
Garanzie del diritto di difesa
La presunzione bancaria non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché il contribuente può fornire prova contraria nel giudizio.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria
Il richiamo generico ai principi di correttezza e buon andamento non è sufficiente a dimostrare una violazione di legge.
Massime di principio
- Quando l’accertamento fiscale si basa su indagini bancarie, il contribuente deve spiegare e documentare analiticamente ogni singola movimentazione contestata; non basta una contestazione generica o il richiamo a presunzioni contrarie.
- Il recupero a tassazione del reddito non dichiarato e l’irrogazione delle sanzioni sono piani distinti: la loro contestuale applicazione non costituisce automaticamente una doppia tassazione.
- La mancata esibizione o allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non rende di per sé nullo l’accertamento; occorre dimostrare la materiale assenza dell’autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
- Le questioni fiscali devono essere introdotte tempestivamente nel primo grado di giudizio. Domande nuove, come l’esenzione IRAP, normalmente non possono essere proposte per la prima volta in appello.
- In cassazione i motivi devono indicare con precisione la norma violata, il passaggio della sentenza contestato e le ragioni del contrasto; censure generiche o volte a ottenere una nuova valutazione delle prove sono normalmente inammissibili.
- L’omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello deve essere denunciata come error in procedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e il ricorso deve riportare gli elementi necessari a consentire il controllo degli atti.
- Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve individuare una questione interpretativa concreta, rilevante e non già chiarita; una formulazione generica o fondata su un presupposto errato non è sufficiente.
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