Cassazione Civile, Ordinanza n. 24981/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ritenendo inefficace la rinuncia perché sottoscritta dal solo procuratore privo di procura speciale, non notificata al controricorrente e comunque non accettata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 13.800 in favore del creditore. La società semplice e i due soggetti ingiunti proposero opposizione, ma il Tribunale la rigettò; la Corte d'appello confermò il rigetto. In Cassazione i soccombenti proposero ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositarono un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non notificato alla controparte e non accettato dal controricorrente.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto che, in conseguenza dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se è sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale per compiere tale specifico atto, non è notificata alla controparte e non è da questa accettata.
- In mancanza di una valida rinuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse solo ove l'atto sia idoneo a produrre gli effetti estintivi o preclusivi previsti dall'ordinamento; altrimenti permane il giudizio di impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, il regime dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24757/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24758/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24774/2021 del 15/09/2021
- ordinanza_civile · 15 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24776/2021 del 15/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →