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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24981/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, ritenendo inefficace la rinuncia perché sottoscritta dal solo procuratore privo di procura speciale, non notificata al controricorrente e comunque non accettata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di Euro 13.800 in favore del creditore. La società semplice e i due soggetti ingiunti proposero opposizione, ma il Tribunale la rigettò; la Corte d'appello confermò il rigetto. In Cassazione i soccombenti proposero ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione depositarono un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore, non munito di procura speciale per tale atto, non notificato alla controparte e non accettato dal controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto che, in conseguenza dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se è sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale per compiere tale specifico atto, non è notificata alla controparte e non è da questa accettata.
  • In mancanza di una valida rinuncia, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse solo ove l'atto sia idoneo a produrre gli effetti estintivi o preclusivi previsti dall'ordinamento; altrimenti permane il giudizio di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, il regime dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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