Cassazione Penale, Sentenza n. 50072/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla Lucisano contro la conferma della custodia in carcere. Primo motivo: censura della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 125, comma 3 e 273, commi 1 e 1-bis c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame abbia valutato in modo parcellizzato gli elementi indiziari (con argomenti alternativi: mancata conoscenza dei luoghi, breve periodo di lavoro, dimissioni dovute a molestie sessuali, spiegazione del possesso di 5.000 euro come reddito nero). Secondo motivo: censura in ordine alla carenza motivazionale circa l'inadeguatezza della misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico) e la mancata valutazione dell'assenza del pericolo di inquinamento probatorio (dato il decesso delle due persone offese) e della non attualità del pericolo di reiterazione alla luce di precedenti penali modesti e remoti.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Primo motivo: inammissibile/sostanzialmente non consentito, poiché la Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle stesse circostanze; è possibile solo il controllo sulla logica e sulla manifestità dei vizi della motivazione. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata ritenuta congrua e logica nella valutazione dei gravi indizi (rapporti di parentela con un autore materiale, conoscenza dei luoghi, dimissioni sospette, disponibilità di denaro sproporzionata). Secondo motivo: accolto nella parte in cui il provvedimento non ha motivato specificamente e in modo non apodittico l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte ha rilevato l'omessa spiegazione circa il perché la misura meno afflittiva non sarebbe idonea a prevenire l'inquinamento probatorio e a preservare il profitto del reato (non adeguatamente giustificato, anche alla luce della data dei fatti - 16/6/2020 - e del decesso delle persone offese). Esito concreto: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame limitato al punto della adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva; invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il controllo della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: possibile verifica solo per vizi di motivazione manifesti o violazioni di norme, non una rivalutazione dei fatti o delle prove.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Rinvio normativo nel ricorso; utilizzato come parametro rispetto alle modalità di motivazione e valutazione probatoria (richiesto rispetto ai limiti del sindacato di legittimità).
art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente ricondotto gli elementi indiziari ad unità e che non vi sia manifesta illogicità nella motivazione che li ritiene sussistenti.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (in particolare prevenzione speciale e pericolo di reiterazione/inquinamento probatorio); la Corte ha richiesto motivazione esplicita e specifica per escludere la misura domiciliare come idonea.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere i casi soggetti al regime speciale delle presunzioni; in assenza di tale regime il giudice deve motivare puntualmente l'inidoneità degli arresti domiciliari.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma che consente il rinvio al giudice di merito per nuovo esame dopo annullamento della Cassazione; applicata per rinviare il caso al Tribunale di Reggio Calabria.
art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali per gli adempimenti a carico della cancelleria successive alla decisione di cassazione; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata secondo tale procedura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari per vizio di motivazione è limitato: la Corte verifica solo la congruità logica della motivazione e la presenza di vizi manifesti o violazioni di legge, non può riconsiderare i fatti e le prove allo stesso modo del giudice di merito.
- Quando si nega la misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) il giudice deve motivare in modo esplicito e non apodittico le ragioni della inidoneità di tale misura rispetto alle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione, dispersione del profitto), indicandone specificamente le ragioni concrete.
- La presenza di elementi fattuali che riducono il rischio (es. decesso delle persone offese, distanza temporale dei fatti) richiede che il giudice valuti e disciplini espressamente l'incidenza di tali circostanze sul pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione.
- La semplice proposta di spiegazioni alternative da parte dell'indagato (es. redditi neri a giustificazione di disponibilità di denaro) non impedisce la misura cautelare se il giudice di merito, con motivazione logica, ritiene sussistenti indizi concordanti; tuttavia tali alternative devono essere prese in considerazione e adeguatamente valutate.
- In caso di carenze motivazionali sulla inidoneità della misura meno afflittiva, la soluzione ordinaria è l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitato al punto carente, non necessariamente l'eliminazione automatica della misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49936/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49937/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49938/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49939/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49940/2023 del 15/12/2023
- Sentenza penale · 15 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49941/2023 del 15/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →