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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50072/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla Lucisano contro la conferma della custodia in carcere. Primo motivo: censura della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 125, comma 3 e 273, commi 1 e 1-bis c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame abbia valutato in modo parcellizzato gli elementi indiziari (con argomenti alternativi: mancata conoscenza dei luoghi, breve periodo di lavoro, dimissioni dovute a molestie sessuali, spiegazione del possesso di 5.000 euro come reddito nero). Secondo motivo: censura in ordine alla carenza motivazionale circa l'inadeguatezza della misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico) e la mancata valutazione dell'assenza del pericolo di inquinamento probatorio (dato il decesso delle due persone offese) e della non attualità del pericolo di reiterazione alla luce di precedenti penali modesti e remoti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Primo motivo: inammissibile/sostanzialmente non consentito, poiché la Corte non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione delle stesse circostanze; è possibile solo il controllo sulla logica e sulla manifestità dei vizi della motivazione. L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata ritenuta congrua e logica nella valutazione dei gravi indizi (rapporti di parentela con un autore materiale, conoscenza dei luoghi, dimissioni sospette, disponibilità di denaro sproporzionata). Secondo motivo: accolto nella parte in cui il provvedimento non ha motivato specificamente e in modo non apodittico l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte ha rilevato l'omessa spiegazione circa il perché la misura meno afflittiva non sarebbe idonea a prevenire l'inquinamento probatorio e a preservare il profitto del reato (non adeguatamente giustificato, anche alla luce della data dei fatti - 16/6/2020 - e del decesso delle persone offese). Esito concreto: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame limitato al punto della adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva; invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: possibile verifica solo per vizi di motivazione manifesti o violazioni di norme, non una rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Rinvio normativo nel ricorso; utilizzato come parametro rispetto alle modalità di motivazione e valutazione probatoria (richiesto rispetto ai limiti del sindacato di legittimità).

  • art. 273, commi 1 e 1-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente ricondotto gli elementi indiziari ad unità e che non vi sia manifesta illogicità nella motivazione che li ritiene sussistenti.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (in particolare prevenzione speciale e pericolo di reiterazione/inquinamento probatorio); la Corte ha richiesto motivazione esplicita e specifica per escludere la misura domiciliare come idonea.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i casi soggetti al regime speciale delle presunzioni; in assenza di tale regime il giudice deve motivare puntualmente l'inidoneità degli arresti domiciliari.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma che consente il rinvio al giudice di merito per nuovo esame dopo annullamento della Cassazione; applicata per rinviare il caso al Tribunale di Reggio Calabria.

  • art. 94, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali per gli adempimenti a carico della cancelleria successive alla decisione di cassazione; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata secondo tale procedura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari per vizio di motivazione è limitato: la Corte verifica solo la congruità logica della motivazione e la presenza di vizi manifesti o violazioni di legge, non può riconsiderare i fatti e le prove allo stesso modo del giudice di merito.
  • Quando si nega la misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) il giudice deve motivare in modo esplicito e non apodittico le ragioni della inidoneità di tale misura rispetto alle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, reiterazione, dispersione del profitto), indicandone specificamente le ragioni concrete.
  • La presenza di elementi fattuali che riducono il rischio (es. decesso delle persone offese, distanza temporale dei fatti) richiede che il giudice valuti e disciplini espressamente l'incidenza di tali circostanze sul pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione.
  • La semplice proposta di spiegazioni alternative da parte dell'indagato (es. redditi neri a giustificazione di disponibilità di denaro) non impedisce la misura cautelare se il giudice di merito, con motivazione logica, ritiene sussistenti indizi concordanti; tuttavia tali alternative devono essere prese in considerazione e adeguatamente valutate.
  • In caso di carenze motivazionali sulla inidoneità della misura meno afflittiva, la soluzione ordinaria è l'annullamento con rinvio per nuovo esame limitato al punto carente, non necessariamente l'eliminazione automatica della misura cautelare.

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