Corte di giustizia, Sentenza C-524/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Commissione europea contro Regno del Belgio. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2016/1164 – Norme volte a contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno – Articolo 8, paragrafo 7 – Calcolo dei redditi delle società controllate estere – Obbligo di autorizzare il contribuente a detrarre dal suo debito d’imposta l’imposta versata dalla società controllata estera – Ambito d’applicazione – Costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale – Omesso recepimento. — Causa C-524/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso per inadempimento della Commissione contro il Belgio per mancato recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva ATAD 2016/1164. La decisione chiarisce che la detrazione dell’imposta pagata dalla CFC è un obbligo di recepimento generale, applicabile indipendentemente dall’opzione nazionale tra le due modalità di tassazione CFC dell’articolo 7, paragrafo 2. La Corte respinge l’idea che il carattere di armonizzazione minima della direttiva consenta di omettere tale garanzia contro la doppia imposizione.
Inadempimento del Belgio per mancato recepimento dell’obbligo di detrazione dell’imposta CFC previsto dall’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1164
La questione giuridica
Nei ricorsi per inadempimento, se il Belgio abbia omesso di recepire l’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1164; in particolare, se tale disposizione debba essere applicata in tutte le ipotesi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva oppure solo in caso di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e se il carattere di armonizzazione minima della direttiva e l’articolo 3 consentano di non prevedere la detrazione dell’imposta versata dalla CFC.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1164 impone agli Stati membri di prevedere, nel proprio diritto nazionale, la detrazione dell’imposta versata dalla CFC dal debito d’imposta del contribuente in tutti i casi di applicazione dell’articolo 7 della direttiva; la disposizione è imperativa, non lascia margini per escluderne il recepimento e non può essere disapplicata invocando l’armonizzazione minima dell’articolo 3 o la scelta nazionale di adottare regole più rigorose contro l’elusione. Poiché il Belgio non aveva adottato, entro il termine rilevante, le misure necessarie per attuare tale obbligo, la Corte ha dichiarato l’inadempimento.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 7 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1164
- Articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Mancato recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/1164
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione contro il Regno del Belgio in materia di norme CFC della direttiva ATAD. La questione centrale è se lo Stato membro fosse tenuto a recepire la previsione che impone di consentire al contribuente la detrazione dell’imposta versata dalla società controllata estera.
Fatti e procedimento
La Commissione contestava al Belgio di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2016/1164 entro il termine di recepimento. Il Belgio aveva sostenuto che la propria normativa, fondata sulla lotta agli abusi e su un livello di protezione più elevato, non richiedeva il recepimento di quella specifica previsione, mentre i Paesi Bassi intervenivano a suo sostegno.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 3, 6, 7, 8 e 11 della direttiva 2016/1164. L’articolo 7 disciplina le CFC e prevede due opzioni: la tassazione di determinati redditi della CFC oppure la tassazione dei redditi derivanti da costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. L’articolo 8 stabilisce le regole di calcolo dei redditi CFC e, al paragrafo 7, impone allo Stato membro del contribuente di consentire la detrazione dell’imposta versata dalla CFC. L’articolo 3 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o convenzionali che assicurino un livello di protezione più elevato.
Ricevibilità del ricorso
Il Belgio eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che la Commissione avesse formulato le censure in modo incoerente e non preciso. La Corte respinge l’eccezione: dal ricorso emergeva in modo chiaro che la censura unica riguardava la mancata adozione delle misure di recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, e la Commissione aveva esposto in modo sufficiente le ragioni della propria posizione.
Ragionamento della Corte sul merito
La Corte afferma che una direttiva vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere e che i margini discrezionali concessi devono essere esercitati nel rispetto degli obiettivi e degli obblighi fissati dalla direttiva stessa. Nel caso di specie, il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 7, è imperativo: lo Stato membro del contribuente "consente" la detrazione dell’imposta versata dalla CFC, senza prevedere deroghe.
Sul piano sistematico, la Corte osserva che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 richiamano espressamente le due opzioni dell’articolo 7, paragrafo 2, mentre i paragrafi da 3 a 7 non fanno riferimento ad alcuna delle due opzioni. Da ciò desume che il paragrafo 7 si applica in tutte le ipotesi di cui all’articolo 7, indipendentemente dalla scelta nazionale tra le lettere a) e b). Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), costituisce una disciplina speciale rispetto alla norma generale antiabuso dell’articolo 6.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’articolo 3 consentirebbe di non attuare l’articolo 8, paragrafo 7: le misure nazionali più rigorose non possono compromettere il risultato richiesto dalla direttiva né contraddire gli obblighi espressi in essa.
Obiettivi della direttiva e doppia imposizione
Secondo la Corte, la direttiva ATAD mira sì a contrastare l’elusione fiscale e l’erosione della base imponibile, ma anche a evitare ostacoli al mercato interno, compresa la doppia imposizione. L’articolo 8, paragrafo 7, serve proprio a prevenire che i redditi CFC siano tassati due volte, una volta nello Stato della CFC e una volta nello Stato del contribuente che la controlla.
La Corte precisa che il principio di libera concorrenza richiamato dall’articolo 8, paragrafo 2, non basta a escludere la doppia imposizione, specie quando la CFC è stabilita in un paese terzo non vincolato dalla direttiva. Solo il recepimento dell’articolo 8, paragrafo 7, consente di assicurare la detrazione in tutti i casi rilevanti.
Decisione
La Corte dichiara che il Regno del Belgio, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi all’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2016/1164, è venuto meno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Il Belgio è condannato alle spese, mentre i Paesi Bassi sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.
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