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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04782/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare esattoriale era stato emesso un decreto di trasferimento del bene. La parte esecutata ha dedotto di esserne venuta a conoscenza solo molti anni dopo la sua adozione e, ritenendo di avere subito un pregiudizio per mancata tempestiva conoscenza dell'atto, ha proposto davanti al Tribunale domanda di revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, osservando che il rimedio corretto contro il decreto di trasferimento era l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 617, 395 e 530 c.p.c., sostenendo che il decreto non le era mai stato notificato e che solo nel 2015 aveva avuto conoscenza del provvedimento emesso nel 2009, sicché non poteva esserle opposto il termine di venti giorni per l'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il decreto di trasferimento nell'espropriazione immobiliare non richiede, di regola, comunicazione alle parti; il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza legale dell'atto e, per chi non sia parte, dal compimento dell'atto esecutivo, ossia dal deposito del decreto in cancelleria con inserimento nel fascicolo d'ufficio. Poiché la ricorrente non aveva allegato né provato l'assoluta impossibilità di acquisire tempestivamente conoscenza legale dell'atto o di un atto successivo presupposto, la censura è stata respinta. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio da esperire contro il decreto di trasferimento e il termine decorre dalla conoscenza legale dell'atto, non dalla sua mera adozione.

  • art. 395 n. 1 c.p.c.

    La revocazione proposta in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi non è il rimedio corretto quando si contesta un decreto di trasferimento nell'esecuzione forzata.

  • art. 530 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma non oggetto di un'autonoma affermazione decisoria; la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto al regime dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo immobiliare, il decreto di trasferimento non deve necessariamente essere comunicato alle parti; ai fini dell'impugnazione rileva la conoscenza legale dell'atto.
  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta nel termine previsto dalla legge, che decorre dal momento in cui l'interessato abbia legale conoscenza dell'atto o, per i non parti, dal compimento del singolo atto esecutivo risultante dagli atti della procedura.
  • Chi deduca la tardiva conoscenza di un atto esecutivo deve allegare e provare l'impossibilità di conseguirne tempestivamente la conoscenza legale, non essendo sufficiente la sola affermazione di ignorarne l'esistenza.
  • La revocazione non può essere utilizzata per aggirare il termine e il regime proprio dell'opposizione agli atti esecutivi quando la doglianza riguarda vizi dell'atto esecutivo stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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