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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35595/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo urgente di somme di denaro rinvenute occultate presso la sede della Paris Moda (circa €48.095) e presso l'abitazione degli indagati (circa €52.275). La ricorrente deduceva: violazione di legge (artt. 125, 321, 324 c.p.p.) per mancanza nella motivazione del GIP e del Tribunale della descrizione della condotta contestata e dell'indicazione del reato presupposto; censura sulla mancata indicazione degli elementi di fatto che dimostrassero reati fiscali presupposto del riciclaggio; contestazione della riconducibilità delle somme alla ricorrente (sostenendo che il denaro fosse provento di attività commerciale lecita); doglianze relative alla natura del sequestro (per equivalente o meno) e alla quantificazione della quota confiscabile; infine contestazione del periculum in mora dato il carattere fungibile del denaro senza prove di dispersione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il terzo interessato (la ricorrente) non può contestare i presupposti applicativi della misura (fumus commissi delicti e periculum in mora) ma può soltanto dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Ha pertanto escluso come non consentiti tutti i motivi volti a contestare l'esistenza del fatto-reato e il pericolo di dispersione. L'unico motivo esaminabile riguardava la riconducibilità del denaro alla ricorrente: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato richiamando atti investigativi (pedinamenti, riprese di videosorveglianza) che indicavano la sede della Paris Moda come "base logistica" per il trasferimento delle somme e la partecipazione dell'indagato alle operazioni, giustificando il vincolo sulle somme. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nella censura difensiva in relazione ai requisiti del decreto di sequestro: la Corte non ha ritenuto che l'assenza di completa esposizione dei fatti nel decreto giustificasse l'annullamento, posto che il terzo non può contestare i presupposti della misura salvo provare la titolarità del bene

  • art. 321 c.p.p.

    Richiesto dalla difesa in ordine alla quantificazione della quota confiscabile e alla specificazione del profitto del reato, ma la Corte ha ritenuto la questione non assumibile dal terzo interessato nelle modalità proposte, stante la limitata legittimazione del terzo a discutere i presupposti della misura

  • art. 324 c.p.p.

    Norma richiamata nelle censure sulla motivazione del decreto e dell'ordinanza di riesame; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del riesame relativamente alla riconducibilità del denaro alla "base logistica" e alle modalità di occultamento

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 23713/2024; Sez. 4, n. 4170/2024; Sez. 2, n. 41861/2024; Sez. 6, n. 15673/2024)

    Il Collegio si è allineato al principio maggioritario secondo cui il terzo intestatario del bene sequestrato non può contestare i presupposti della misura cautelare (fumus e periculum), potendo solo dimostrare la propria titolarità e l'assenza di collegamento con l'indagato; e ha rigettato la tesi contraria espressa in una pronuncia della Sez. 6 che ammette censure più ampie da parte del terzo

Massime di principio

  • Il terzo interessato che impugna un sequestro preventivo può, in linea di massima, contestare solo la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; non è legittimato a mettere in discussione i presupposti del sequestro (fumus commissi delicti e periculum in mora) salvo prova della reale titolarità
  • Se il terzo non prova la propria titolarità reale del bene, le censure sull'esistenza del reato o sul pericolo di dispersione sono inammissibili e non portano a un risultato utile per il terzo
  • La ricostruzione della riconducibilità del bene al terzo può fondarsi su indizi investigativi (pedinamenti, videosorveglianza, modalità di occultamento, ruolo logistico dell'attività commerciale) idonei a dimostrare l'esistenza di un collegamento con l'indagato
  • La semplice affermazione della provenienza lecita del denaro da attività commerciale richiede prova documentale o elementi concreti a supporto; in mancanza il riesame può ritenere sussistente il vincolo patrimoniale
  • Esiste una giurisprudenza minoritaria che riconosce al terzo una legittimazione più ampia a contestare anche l'oggettiva confiscabilità del bene, ma il principio maggioritario (e applicato in questa sentenza) limita le censure del terzo alla titolarità e alla assenza di collegamento

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